DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1183
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinato attivita';
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La voce n. 29 della tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale settimanale e' modificata nel modo seguente: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
EINAUDI SCELBA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 93. - CARLOMAGNO