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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1183

Current text a fecha 2008-12-22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinato attivita';

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

La voce n. 29 della tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale settimanale e' modificata nel modo seguente: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

EINAUDI SCELBA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1954

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 93. - CARLOMAGNO