DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1202

Type DPR
Publication 1954-09-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543 e 10 febbraio 1953, n. 376;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

"Politica economica internazionale;

Storia delle dottrine economiche;

Diritto tributario;

Tecnica delle assicurazioni;

Analisi di mercato".

L'insegnamento di "tecnica commerciale dei prodotti agricoli" e' soppresso e sostituito da quello di "tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie".

Art. 34. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Seminario di statistica;

Seminario di ragioneria;

Seminario di tecnica industriale, commerciale e bancaria;

Seminario di matematica attuariale;

Seminario di economia politica;

Seminario di politica economica e finanziaria;

Seminario di scienza delle finanze;

Seminario di storia economica;

Seminario di diritto commerciale e industriale,

Seminario di diritto del lavoro;

Seminario di geografia economica;

Laboratorio di merceologia e museo merceologico".

La "scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali" e' trasformata in "scuola di perfezionamento negli studi sui problemi del lavoro" con il seguente nuovo ordinamento:

Scuola di perfezionamento negli studi

sui problemi del lavoro.

Art. 155. - Alla scuola di perfezionamento negli studi sui problemi del lavoro possono iscriversi i laureati in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia e commercio.

Art. 156. - La scuola e' retta da un direttore, nominato per un biennio dal rettore dell'Universita', su proposta del Consiglio della Facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri".

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal Consiglio della Facolta' di scienze politiche, su proposta del direttore della scuola.

Il Consiglio della scuola e' costituito dal direttore e dai professori.

Art. 157. - La scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo seguente, nonche' dopo l'esito favorevole dell'esame finale, di cui all'art. 160, un diploma di perfezionamento negli studi sui problemi del lavoro.

Art. 158. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1) Storia del sindacalismo e tecnica delle organizzazioni sindacali;

2) Problemi di economia e politica economica del lavoro;

3) Problemi di diritto del lavoro;

4) Problemi e tecnica del lavoro direttivo;

5) Problemi dei rapporti umani nel lavoro;

6) La psicotecnica e i problemi umani del lavoro;

7) Statistica applicata alle organizzazioni e ai problemi sindacali;

8) Problemi di diritto pubblico comparato del lavoro;

9) Problemi dell'assistenza e dell'educazione del lavoratore;

10) L'intervista e altre tecniche di comunicazione e di indagine.

Art. 159. - Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni, da esperienze pratiche, da conferenze e da brevi corsi di lezioni su particolari argomenti, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della Facolta' di scienze politiche.

Art. 160. - Ogni Commissione per gli esami di profitto e' composta di tre professori designati dal direttore fra gli insegnanti della scuola.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, riferentesi in ogni caso a rilevazioni o esercitazioni compiute, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal direttore della scuola, dinanzi ad una Commissione composta di sette professori compreso il direttore che la presiede.

Art. 161. - Le tasse e sopratasse della scuola sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della Facolta'.

Dopo l'art. 220, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" e della "scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente".

Scuola di specializzazione in tisiologia

e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 221. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in tisiologia e' di due anni.

b)

Al corso si accede superando una prova scritta e orale di cultura medica generale, e per titoli.

c)

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi sosterranno un esame sulle singole materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento.

d)

Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti alla fine del biennio, oltre agli esami prescritti, dovranno sostenere la discussione di una tesi.

e)

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche nei reparti della clinica medica e negli Istituti sanatoriali di Careggi e dei Fraticini.

I candidati, divisi in gruppi, dovranno effettuare un periodo di frequenza presso detti Istituti durante i due anni di corso, e quivi svolgere esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' suddivisi nei due anni di corso:

1° anno:

Clinica diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio.

Patologia della T.B.C. dell'apparato respiratorio.

Biologia del bacillo tubercolare-epidemiologiaprofilassi-vaccinazione.

Semeiologia fisica e funzionale della T.B.C. polmonare.

Anatomia patologica della T.B.C. polmonare.

Radiologia dell'apparato respiratorio.T.B.C. delle prime vie respiratorie.

Chemioterapia della T.B.C.

2° anno:

Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio.

Clinica e terapia della T.B.C. polmonare.

Radiologia dell'apparato respiratorio, con particolare riguardo ai processi tubercolari.

Terapia chirurgica della T.B.C. polmonare.

Patologia e clinica della T.B.C. infantile.

Tecnica consorziale-dispensariale-previdenza sociale nella T.B.C.

Tecnica sanatoriale e problemi inerenti.

Scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente.

Art. 222. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente e' di tre anni,

b)

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono cosi' suddivisi nei tre anni di corso:

1° anno:

Anatomia chirurgica dell'apparato digerente.

Anatomia e istologia patologica dell'apparato digerente.

Semeotica chirurgica.

Patologia chirurgica.

2° anno:

Patologia chirurgica.

Semeiotica chirurgica.

Radiologia dell'apparato digerente.

Biochimica dell'apparato digerente.

Terapia chirurgica delle malattie e dell'apparato digerente.

3° anno:

Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente.

Anestesiologia.

Terapia chirurgica.

Traumatologia dell'apparato digerente.

c)

Al termine di ogni anno del corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento.

d)

Al termine del triennio l'allievo dovra' sostenere davanti all'apposita Commissione una discussione sopra un caso clinico, oltre alla discussione di una tesi su di un argomento attinente alle materie insegnate.

e)

Durante i tre anni del corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni l'Istituto di patologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Dogliani, addi' 14 settembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

Art. 1

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