DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954, n. 1204
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 609, con il quale i comuni di Andorno Cacciorna, Miagliano, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto e Tavigliano furono riuniti in unico Comune con denominazione "Andorno Micca" e capoluogo Andorno;
Viste le istanze rispettivamente in data 8 e 12 settembre 1946 ed in data 29 settembre 8, 14, 15 e 20 ottobre 1346, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Miagliano e Tavigliano ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Andorno Micca in data 17 novembre 1946, n. 70, 29 dicembre 1946, n. 120, 15 marzo 1948, n. 24 e 10 novembre 1953, n. 55, e della Deputazione provinciale di Vercelli in data 18 dicembre 1946, n. 1833 e 22 aprile 1947, n. 603, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta dei Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Miagliano e Tavigliano, in provincia di Vercelli, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Andorno Micca e i ricostituiti comuni di Miagliano e Tavigliano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andorno Micca. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Andorno Micca, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Miagliano e Tavigliano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1954
Atti del Governo registro n. 87, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
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