DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1216
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive; per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive. Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
EINAUDI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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