LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nelle scuole medie statali è consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti-numerici; per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221. Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.