DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1232
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570 e 25 agosto 1953, n. 834;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nelle Facolta' e nelle scuole di cui all'articolo precedente sono costituiti gli Istituti scientifici secondo il criterio dell'affinita' degli insegnamenti e secondo le possibilita' di locali e di personale".
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Il direttore dell'Istituto e' il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione.
Qualora facciano parte dell'Istituto piu' professori di ruolo, tra essi il direttore viene nominato, per un triennio accademico, dal rettore su designazione del Consiglio di facolta' o della scuola, e puo' essere confermato.
Il Comitato dell'Istituto e' composto dei professori di ruolo dell'Istituto stesso e presieduto dal direttore.
Del Comitato fanno parte, con voto consultivo, anche i professori incaricati che insegnino nell'istituto".
Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito il preside di Facolta' o della scuola".
L'art. 19 relativo al corso di laurea in giurisprudenza e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere quelli di diritto romano, di diritto bizantino, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto musulmano, di papirologia giuridica, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto comune, di diritto civile, di diritto commerciale.
L'esame di storia del diritto romano deve precedere quelli di storia del diritto italiano, di diritto bizantino, di papirologia giuridica, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto comune e di diritto romano.
L'esame di economia politica deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale e di scienza delle finanze e di diritto finanziario.
L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto ecclesiastico, di diritto del lavoro e di diritto internazionale.
L'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di diritto internazionale".
Gli articoli dal n. 52 al n. 57 relativi all'ordinamento della Facolta' di lettere e filosofia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
TITOLO VI
Facolta' di lettere e filosofia
Art. 52.
La Facolta' di lettere e filosofia comprende tre corsi di studi i quali conducono rispettivamente alle lauree:
1) in lettere;
2) in filosofia;
3) in geografia;
nonche' le scuole di perfezionamento di cui agli articoli 226 e successivi.
Art. 53.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in lettere e' il diploma di maturita' classica.
Il corso ha la durata di quattro anni e si distingue negli indirizzi classico e moderno.
Sono insegnamenti costitutivi:
fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia teoretica, o filosofia morale o storia della filosofia o pedagogia;
fondamentali propri dell'indirizzo classico:
1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greco-romana;
fondamentali propri dell'indirizzo moderno:
1) filologia romana;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;
complementari:
1) filologia greco-latina;
2) grammatica greca e latina;
3) letteratura cristiana antica
4) lingua e letteratura latina medioevale;
5) letteratura umanistica;
6) filologia e storia bizantina;
7) storia della lingua italiana;
8) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
9) filologia germanica;
10) filologia slava;
11) lingua e letteratura francese;
12) lingua e letteratura spagnola;
13) lingua e letteratura portoghese;
14) lingua e letteratura romena;
15) lingua e letteratura inglese;
16) lingua e letteratura tedesca;
17) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
18) lingue e letterature scandinave;
19) lingua e letteratura russa;
20) lingua e letteratura polacca;
21) lingua e letteratura cecoslovacca;
22) lingua e letteratura serbo-croata;
23) lingua e letteratura slovena;
24) lingua e letteratura bulgara;
25) lingua e letteratura ungherese;
26) lingua e letteratura neo-greca;
27) lingua e letteratura albanese;
28) letteratura anglo-americana;
29) letteratura ispano-americana;
30) letteratura brasiliana;
31) storia delle tradizioni popolari;
32) storia comparata delle lingue classiche;
33) papirologia;
34) paleografia e diplomatica;
35) storia del Risorgimento;
36) storia dell'Europa orientale;
37) storia della filosofia antica;
38) storia della filosofia medioevale;
39) storia della, filosofia moderna e contemporanea;
40) filosofia della storia;
41) storia delle religioni;
42) religioni del mondo classico;
43) religioni dei popoli primitivi;
44) storia del Cristianesimo;
45) etruscologia e antichita' italiche;
46) antichita' greche e romane;
47) archeologia dell'Africa romana e antichita' provinciali;
48) topografia antica;
49) topografia romana;
50) archeologia cristiana;
51) epigrafia greca;
52) epigrafia latina;
53) numismatica;
54) storia della musica;
55) storia del teatro e dello spettacolo;
56) etnologia;
57) paletnologia;
58) americanistica;
59) africanistica;
60) islamistica;
61) egittologia;
62) assiriologia e archeologia orientale;
63) storia orientale antica;
64) storia religiosa dell'Oriente cristiano;
65) storia e geografia dell'Asia orientale;
66) religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
67) filologia semitica;
68) filologia iranica;
69) filologia e antichita' libicoberbere;
70) ebraico;
71) epigrafia semitica;
72) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
73) lingua e letteratura copta;
74) lingue non semitiche dell'Africa orientale;
75) lingua e letteratura araba;
76) dialetti arabi;
77) lingua e letteratura armena;
78) lingua e letteratura persiana;
79) lingua e letteratura siriaca;
80) lingua e letteratura turca;
81) lingua e letteratura giapponese;
82) lingua e letteratura cinese;
83) indologia;
84) lingue arte moderne dell'India (indostano e bengalico);
85) storia dell'arte musulmana e copta;
86) storia dell'arte dell'estremo Oriente;
87) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.
L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna e' sdoppiato negli insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna.
Gli insegnamenti costitutivi sono distribuiti, ai fini del coordinamento didattico, in gruppi generali e in gruppi speciali, corrispondenti possibilmente alle scuole di perfezionamento annesse alle Facolta'.
La distribuzione degli insegnamenti tra i gruppi e' stabilita dal Consiglio di Facolta' e deve figurare nel manifesto degli studi.
Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve dichiarare l'indirizzo e il gruppo prescelti e presentare, agli effetti dell'art. 56, primo comma, il piano di studio.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, comuni e propri dell'indirizzo prescelto, nonche' in almeno otto insegnamenti scelti tra i complementari.
Tuttavia lo studente puo' sostituire ad altrettanti insegnamenti complementari:
i quattro insegnamenti fondamentali propri dell'indirizzo diverso da quello prescelto;
uno degli insegnamenti filosofici fondamentali comuni diverso da quello prescelto;
due insegnamenti costitutivi di altri corsi di studi della Facolta' ovvero costitutivi di altra Facolta'.
I corsi di tre insegnamenti obbligatori, fondamentali e complementari, sono biennali; tuttavia lo studente puo' seguire per un biennio i corsi anche in uno o due altri insegnamenti, fondamentali o complementari, e in tal caso ridurre rispettivamente da otto a sette ovvero da otto a sei gli insegnamenti complementari obbligatori.
L'esame di letteratura latina e' preceduto da una prova scritta di traduzione latina.
Art. 54.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in filosofia e' il diploma di maturita' classica.
Il corso ha la durata di quattro anni, Sono insegnamenti costitutivi:
fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) storia medioevale;
5) storia moderna;
6) storia della filosofia;
7) filosofia teoretica;
8) filosofia morale;
9) pedagogia;
10) psicologia;
complementari:
1) storia della filosofia antica;
2) storia della filosofia medioevale;
3) storia della filosofia moderna e contemporanea;
4) filosofia della storia;
5) filosofia della religione;
6) filosofia, del diritto;
7) filosofia della scienza;
8) filosofia del linguaggio;
9) storia delle religioni;
10) storia delle dottrine politiche;
11) economia politica;
12) storia delle dottrine economiche;
13) storia della pedagogia;
14) storia della critica dell'arte;
15) letteratura greca;
16) islamistica;
17) religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
18) storia del Cristianesimo;
19) storia del Risorgimento.
Per quelli dei predetti insegnamenti che sono costitutivi anche di altre Facolta', valgono di norma i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.
Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare, agli effetti dell'art. 56, primo comma, il piano di studio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno sei scelti tra i complementari.
Tuttavia lo studente puo':
sostituire all'insegnamento fondamentale di psicologia uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche;
comprendere tra gli insegnamenti complementari l'insegnamento di psicologia, se non prescelto come fondamentale; nonche' uno degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne, di cui all'articolo precedente, terzo comma, lettera d).
I corsi di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di filosofia morale sono biennali.
L'esame di letteratura latina comprende una prova scritta di traduzione dal latino.
Art. 55.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in geografia sono:
il primo biennio del corso di studi per la laurea in lettere, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di storia greca ovvero storia romana. (con esercitazioni di epigrafia romana) e' di storia medioevale ovvero moderna;
il primo biennio del corso di studi per la laurea in scienze naturali ovvero in scienze biologiche ovvero in scienze geologiche, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di botanica, di zoologia e di mineralogia;
il primo biennio del corso di studi per la laurea in scienze politiche, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di storia moderna, di storia e politica coloniale e di statistica;
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