DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1235
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 per la parte relativa al finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora, allo scadere del decennio di validita' della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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