DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1238
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1954 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 2
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di statistica presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora allo scadere del decennio di validita' della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado B°, il rinnovo della convenzione medesima s'intendera' subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico attribuito a tale grado.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 25. - CARLOMAGNO
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