DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1251

Type DPR
Publication 1954-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312; 31 agosto 1951, n. 1102 e 18 giugno 1954, n. 754;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 44.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "chirurgia d'urgenza".

Gli articoli dal n. 81 al n. 179 sono abrogati e sostituiti da quelli qui appresso indicati.

Dopo l'art. 179 sono poi aggiunti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in oncologia.

Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 81.

Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti scuole di specializzazione e di perfezionamento:

1) ostetricia e ginecologia;

2) pediatria;

3) oftalmoiatria e oculistica;

4) dermatologia;

5) otorinolaringoiatria;

6) radiologia medica;

7) medicina legale e delle assicurazioni;

8) neuropsichiatria;

9) ortopedia e traumatologia;

10) medicina generale;

11) odontoiatria e protesi dentaria;

12) chirurgia generale e terapia chirurgica;

13) oncologia.

Tali scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di "specialista" a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 82.

Il direttore di ciascuna scuola e' il professore titolare della cattedra alla quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, il Consiglio della Facolta', quando lo ritenga opportuno, potra' affidare la direzione della scuola ad un professore di ruolo di materia affine, possibilmente scelto tra gli insegnanti della stessa scuola.

Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.

Art. 83.

La domanda di ammissione alla scuola e' diretta al rettore dell'Universita', corredata del diploma originale di maturita' classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga presentare.

Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola.

Art. 84.

Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola.

In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facolta'.

Art. 85.

Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola e' fissato, anno per anno, dal Consiglio della Facolta' su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilita' didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli internati.

In tale numero non sono compresi gli stranieri. Per ciascuna scuola puo' essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facolta' di non iniziare i corsi. Ma se questi vengono iniziati, devono essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 86.

Le discipline specifiche dell'insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internati nei rispettivi Istituti.

Art. 87.

Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facolta' e su proposta dei singoli direttori di scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti od assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nella specialita'.

Art. 88.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola. Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi e' prescritto un registro a firma.

Art. 89.

Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanza preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore, nel complesso, a 60 giorni in un anno, rende non valido l'anno in corso.

Art. 90.

Gli allievi alla fine di ogni anno di corso dovranno sostenere di fronte ad una Commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside un colloquio per stabilire la loro idoneita' o meno per l'iscrizione al successivo anno di corso.

Art. 91.

Il Consiglio della scuola puo', su proposta del direttore, e con approvazione della Facolta', concedere un abbreviamento del corso di studi di specializzazione, non superiore ad un anno per le scuole della durata di due e di tre anni; non superiore a due anni per quelle della durata superiore ai tre anni, a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attivita' e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.

Coloro che eventualmente usufruissero delle agevolazioni di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere i colloqui di cui all'art. 90, anche nelle materie trattate negli anni da cui sono stati dispensati e a pagare un contributo differenziale di abbreviazione pari al contributo di laboratorio per ognuno degli anni da cui sono stati dispensati.

Art. 92.

Il rettore puo', su proposta del direttore della scuola e col parere favorevole del Consiglio della Facolta', assegnare assistenti volontari alla scuola di specializzazione.

Art. 93.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono avere superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola.

Art. 94.

La Commissione per l'esame di diploma e' nominata dal rettore ed e' composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa. Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti di materie affini, anche di altre Facolta'.

Art. 95.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in prove teoriche e pratiche stabilite dalla Commissione giudicatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista".

Art. 96.

Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare vengono fissate dal Consiglio di amministrazione della Universita' su proposta del Consiglio della Facolta'. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facolta' e scuola. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000. Gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari della Facolta' e gli assistenti volontari dell'Istituto della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione, i quali ottenessero abbreviazioni di corso con iscrizione ad anni posteriori al primo, saranno dispensati dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di abbreviazione e dovranno solo corrispondere per gli anni accademici che dovranno seguire per conseguire il diploma, la meta' del contributo clinico.

Art. 97.

In via del tutto eccezionale su proposta del direttore della scuola e dopo approvazione del Consiglio della Facolta' puo' essere applicato lo stesso trattamento economico degli assistenti, di cui all'art. 96, a qualche iscritto a corsi di specializzazione che si distingua nettamente dagli altri per meriti eccezionali di studio e per disagiate condizioni economiche.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 98.

Presso la clinica ostetrica ginecologica e' istituita la "scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

La scuola, ha la durata di quattro anni. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto.

Art. 99.

Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

anatomia, embriologia, dell'apparato genitale femminile;

anatomia del feto e degli annessi;

fisiologia ostetrica e ginecologica;

patologia ostetrica e ginecologica.

Secondo anno:

anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

patologia ostetrica e ginecologica;

igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;

puericultura pre e post-natale.

Terzo anno:

clinica ostetrica e ginecologica;

terapia ostetrica e ginecologica;

chirurgia addominale;

urologia ostetrica e ginecologica;

radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;

medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense).

Quarto anno:

clinica ostetrica e ginecologica;

terapia ostetrica e ginecologica;

chirurgia addominale;

radiologia, e radioterapia ostetrica e ginecologica;

venereologia.

Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia, chimica biologica, ematologia.

Durante il terzo e quarto anno gli allievi compiranno un internato nella clinica ostetrica e ginecologica secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola.

Art. 100.

Agli allievi i quali abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in pediatria.

Art. 101.

Presso l'Istituto di clinica pediatrica e' istituita la scuola di specializzazione in pediatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile.

Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in pediatria.

Art. 102.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

corso completo di clinica pediatrica concernente la fisiologia e patologia del lattante, le malattie comuni e quelle infettive e contaggiose dell'infanzia;

fisiologia e patologia della crescenza;

fondamenti di ortopedia e terapia fisica;

malattie piu' comuni cutanee, oculari e rinofaringee dell'infanzia;

nozioni di neuropsichiatria infantile.

Art. 103.

Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. 104.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio il corso di clinica pediatrica e per il primo anno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gli iscritti inoltre devono prestare regolare servizio come interni nella clinica pediatrica.

Art. 105.

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme d'iscrizione, pagamento tasse, esami, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto.

Art. 106.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in pediatria, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in oftalmoiatria e oculistica.

Art. 107.

Presso l'Istituto di clinica oculistica e' istituita la scuola di specializzazione in oftalmoiatria e oculistica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina.

Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in oftalmoiatria e oculistica.

Art. 108.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

corso completo di fisiopatologia oculare, di clinica oculistica e tecnica operativa;

corsi integrativi:

a)

istologia normale e patologia dell'occhio;

b)

sintomi oculari nelle affezioni generali dell'organismo;

c)

esercitazioni di operazioni oculari.

Art. 109.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. 110.

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