DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1260
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova" e lo schema dello statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Ritenuta la opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 45. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova" Art. 1. E' costituito, in Padova, un Ente autonomo sotto la denominazione - Fiera campionaria internazionale di Padova", avente per scopo l'esercizio della Fiera campionaria internazionale di Padova, fondata nel 1919, la organizzazione di mostre, esposizioni e mercati, previa autorizzazione; la promozione e l'attuazione, anche in partecipazione con altri enti e societa', di tutte quelle analoghe iniziative che abbiano il fine di agevolare e incrementare lo sviluppo delle industrie, dell'agricoltura e l'espansione dei traffici e del turismo. L'Ente potra', quindi, compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento del suo scopo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 2
Art. 2. La sede centrale permanente dell'Ente e' in Padova. Potranno essere create altrove sedi temporanee, secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 3
Art. 3. Partecipano alla formazione del capitale di fondazione: la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova con un milione di lire; il comune di Padova con un milione di lire; l'Amministrazione provinciale di Padova con mezzo milione di lire. Il patrimonio iniziale, cosi' costituito, potra' essere integrato con quote di partecipazione non inferiori a L. 200.000 (duecentomila), che fossero ulteriormente sottoscritte e versate da persone giuridiche, le quali acquistano il titolo di aderenti benemeriti, e potranno partecipare, se invitate, alle riunioni del Consiglio di amministrazione dall'Ente, con voto consultivo. La responsabilita' dei fondatori e dei partecipanti si intende limitata all'ammontare della quota da ciascuno di essi rispettivamente versata, escluso qualsiasi vincolo di solidarieta'.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 4
Art. 4. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 5
Art. 5. Il presidente dell'Ente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere riconfermato. Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio, che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni. Il presidente e' coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione del presidente e proposta del Consiglio di amministrazione. Come il presidente, dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere riconfermato.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto oltre che dal presidente e dal vice presidente dell'Ente: a) da sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato, e precisamente: 1) uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) uno del Ministero degli affari esteri; 3) uno del Ministero delle finanze; 4) uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) uno del Ministero dei trasporti; 6) uno del Ministero dell'industria e del commercio; 7) uno del Ministero del commercio con l'estero; b) da due membri in rappresentanza del comune di Padova, designati dalla Giunta municipale; c) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova, designato dalla Giunta provinciale; d) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, designato dalla Giunta camerale; e) da sette membri in rappresentanza rispettivamente: degli industriali; degli agricoltori; dei coltivatori diretti; dei commercianti; degli artigiani; dei dirigenti di aziende industriali; dei dirigenti di aziende commerciali; designati dalle organizzazioni nazionali rappresentativo della categoria. A coprire altri eventuali posti di consigliere, sino a un massimo di venticinque, compresi il presidente ed il vice presidente, potranno essere nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre persone che per la loro attivita' e competenza diano sicuro affidamento di poter avvantaggiare l'Ente. Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 7
Art. 7. Il Consiglio dura in carica tre esercizi finanziari. Tutti i suoi membri possono essere riconfermati. Nel caso di vacanza di posti di consigliere, il Ministro per l'industria e per ti commercio provvedera' alla nuova nomina su designazione, quando occorra, degli enti interessati. I consiglieri nominati in surrogazione scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i piu' ampi e illimitati poteri, anche straordinari, senza eccezione alcuna, per la gestione e l'attuazione degli scopi dell'Ente, ed ha facolta' di compiere tutti gli atti e di adottare qualsiasi provvedimento, anche di carattere eccezionale. Le deliberazioni del Consiglio, che impegnino il bilancio per oltre un esercizio, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio. Il Consiglio puo' delegare, in parte, i suoi poteri ad uno o piu' suoi membri ed anche ad uno o piu' componenti del Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 10.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 9
Art. 9. Il Consiglio viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta occorra o convenga o ne sia, fatta richiesta da almeno tre membri, dandone tempestivo avviso ai consiglieri. Le sedute di prima convocazione del Consiglio sono valida con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri. La seconda convocazione dovra' aver luogo ad almeno un giorno di distanza dalla prima. Le deliberazioni si prendono a maggioranza, di voti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. I consiglieri non possono farsi rappresentare. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza stessa e dal segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 10
Art. 10. Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione nonche' al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto. I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e al vice presidente dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi le presiede. Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato esecutivo si radunera', previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterra' opportuno o quando ne facciano domanda due membri. Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito dal vice presidente o da altro membro del Comitato per ordine di anzianita' di eta'. Il Comitato potra' nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o piu' persone per l'espletamento di compiti necessari all'attivita' dell'Ente. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti. Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennita' speciale in relazione al pregio e continuita' dell'opera prestata.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 11
Art 11. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, previo parere del Comitato esecutivo, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed e' considerato impiegato di concetto, dirigente. Egli e' capo del personale e degli uffici e cura la osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In entrambi i Corpi egli funziona normalmente da segretario. Il segretario generale e' responsabile della regolare tenuta dei libri, ai sensi di legge, contenenti i verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 12
Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto di cinque membri: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova; uno in rappresentanza dei comune di Padova; urlo in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova. Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, accertare la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritturazioni contabili; accertare, almeno ogni quadrimestre, la consistenza di cassa. Delle riunioni, accertamenti e delibere i revisori dei conti dovranno rediger' processo verbale da trascriversi in apposito libro, ai sensi di legge. I membri durano in carica tre esercizi finanziari e possono venire riconfermati. Essi hanno la facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti; di ispezione e di controllo con l'obbligo di conservare il segreto sui fatti e sui documenti, di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di amministrazione attribuira', in ciascun esercizio finanziario, una indennita' ai membri del Collegio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 13
Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non piu' tardi del 30 novembre di ogni anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo per il nuovo esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo per l'esercizio passato deve, invece, essere presentato dal, Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, corredato da una propria relazione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, a disposizione dei quali, il bilancio stesso sara' posto nella sede dell'Ente, almeno otto giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere a cura del segretario generale, inviati, per la definitiva approvazione, al Ministero dell'industria e del commercio. Oltre i libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio de revisori dei conti, l'Ente deve tenere i libri e le altre scritture contabili previsti dalla legge.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 14
Art. 14. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute: il 30 % in aumento del patrimonio; il 60 % per la costituzione ed incremento della riserva; il 10 % a disposizione del Comitato esecutivo, anche per eventuali gratificazioni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova- art. 15
Art. 15. Il Ministro per l'industria e per il commercio, in casi eccezionali, previo parere delle altre Amministrazioni interessate puo' affidare l'amministrazione straordinaria dell'Ente a un proprio commissario straordinario. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente, i Ministero dell'industria e del commercio nominera' uno o piu' liquidatori determinandone i compiti. I fondi disponibili, dopo pagati tutti i debiti dell'Ente saranno destinati alla proporzionale restituzione delle quote conferite ai sensi dell'art. 3. Le eventuali attivita' residue saranno devolute, a insindacabile giudizio del Ministero dell'industria e del commercio, a beneficio di enti ed iniziative a carattere turistico della citta' e della provincia di Padova. L'Ente potra' sciogliersi per deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla quale abbiano partecipato almeno quattro quinti dei consiglieri in carica ed abbiano dato voto favorevole allo scioglimento almeno i due terzi dei presenti. Lo scioglimento potra', altresi', aver luogo per determinazione governativa, qualora risulti che l'Ente non e' in gradi, per mancanza di mezzi, per inerzia o per altri gravi motivi, a conseguire gli scopi che si propone. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio VILLABRUNA
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