DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del detto Fondo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224, sono modificati come appresso: "Art. 4. - Per provvedere alle finalita' indicate nel regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue: a) il 70% e' destinato alla liquidazione delle indennita' di cui alla lettera a) dell'articolo precedente; b) il 20% e' destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente; c) il 5% e' destinato a sostenere le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere tutte le eventuali spese straordinarie od occasionali; d) il 5% e' destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennita' nella misura prevista dal successivo art. 12". "Art. 11. - Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione. Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli transitori, il diritto alla indennita' si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione doganale. Se l'iscritto sia morto per causa di servizio, prima di avere raggiunto detti limiti, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio. Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizio si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennita', anche degli anni di servizio anteriore all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione secondo le disposizioni in vigore". "Art. 12. - L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione; a tal fine, nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata come anno intero. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'articolo 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto: personale ruolo ordinario, gruppi A, B, C............... 0,00023 25 personale ruolo transitorio, I, II, III categoria....... 0,00019 75 personale ruolo ordinario, subalterno....................0,00017 44 personale ruolo transitorio, IV categoria............... 0,00014 00 visitatrici doganali.................................... 0,00007 00 La indennita' di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore alla media delle indennita' calcolate, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sara' compensata con la riserva attuale della gestione indennita' aumentata di quella stabilita alla lettera d) dell'art. 4. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per la determinazione dell'indennita', provvede il Consiglio di amministrazione. Agli impiegati e commessi che lascino definitivamente il servizio prima di avere acquisito diritto a pensione escluso i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato o di dimissioni - la misura della indennita' e' aumentata del 50%. Ai superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attivita' di servizio, prima di avere compiuto 40 anni di servizio pensionabile, la indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita', limitatamente al coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili". "Art. 15. - Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 saranno corrisposte: 1) nei casi di gravi malattie e infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermita'; 2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravita' e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purche' conviventi ed a carico del capo famiglia; 3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (coniuge, figli, genitori) gia' convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sara' immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza, redatta in carta semplice, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo la disponibilita' di cui al precedente art. 4, lettera b). In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa, in mancanza, sara' corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13. Nei casi di morte, non per causa di servizio dell'iscritto che 100 abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sara' aumentata del 20%; 4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per sovvenzioni del Fondo, potra', con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini: a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti; b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia; c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Universita', Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore); d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale". "Art. 19. - Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale e nei Comitati consultivi circoscrizionali, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennita' di presenza per le sedute dei rispettivi organi". "Art. 22. - L'anno finanziario dei Fondo di previdenza comincia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre. Nell'adunanza dell'aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio gia' scaduto. Il rendiconto approvato sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette".
Art. 2
La misura delle indennita' stabilite dall'art. 12 del regolamento, modificato ai termini del precedente art. 1, ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dalla data della entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni transitorie
L'esercizio finanziario del 1954 si considera iniziato il 1 luglio del 1953 con termine al 31 dicembre 1954 per una durata straordinaria di 18 mesi; tale prolungamento non influira' sulla determinazione della indennita' prevista dal secondo comma dell'art. 12 modificato ai termini del precedente art. 1. I membri elettivi dell'attuale Consiglio di amministrazione del fondo e dell'attuale Collegio sindacale, nominati il 1 luglio 1952, a seguito della modifica apportata all'art. 22 restano in carica fino alla fine del terzo esercizio finanziario scadente al 31 dicembre 1955, salvo rielezione. Le indennita' liquidate, dal 1 gennaio 1950 fino alla data della entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che hanno abbandonato il servizio, a favore delle vedove, dei figli minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro o figlie nubili di iscritti deceduti in servizio, sono integrate col pagamento agli interessati della eventuale differenza in piu' che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto. Qualora, l'avente diritto alla integrazione, gia' iscritto al Fondo, fosse deceduto, tale integrazione sara' dovuta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli che all'atto della entrata in vigore del presente decreto siano minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro e figlie nubili.
EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.