DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1954, n. 1269
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi commerciale e di pagamento, nonche' agli scambi di Note conclusi a Roma, fra il Governo italiano ed il Governo dello Stato d'Israele, il 5 marzo 1954.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1954, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo commerciale e dall'art. 7 dell'Accordo di pagamento suddetto.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - MARTINELLI - VILLABRUNA - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte del conti, addi' 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 61. - CARLOMAGNO
Accord commercial
Accord commercial entre l'Italie et l'Etat d'Israel Parte di provvedimento in formato grafico
Accord de paiement
Accord de paiement entre l'Italie et l'Etat d'Israel Parte di provvedimento in formato grafico
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