DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;
Visti gli articoli 44 e 92 del suddetto Trattato;
Visti gli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile;
Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Alle formalita' previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri. A tal fine, verificata l'autenticita' delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorita' comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti ai norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.
Art. 2
Il Ministro per gli affari esteri puo' delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticita' dei provvedimenti di cui all'art. 1 e per l'apposizione, in calce a tali provvedimenti, della formula esecutiva predetta.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - VILLABRUNA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
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