LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1272
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, è aggiunto il seguente comma: "Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di cui sia accertata la idoneità, e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo precedente, avrà la decorrenza 1 gennaio 1951". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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