DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1281

Type DPR
Publication 1954-12-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con proprio decreto del 1 luglio 1949, n. 603;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Il secondo comma dell'art 1 e' sostituito come segue: "Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo speciale transitorio della stessa Amministrazione istituito in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati e i subalterni non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonche' i salariati di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali".

Art. 3

L'art. 3 e' sostituito come segue "Il Fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere un'indennita' agli impiegati ed ai subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nonche' ai salariati di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o la espulsione con la perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti dei detti impiegati o dei subalterni o dei salariati deceduti durante il servizio; b) a corrispondere un'indennita' agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nonche' ai salariati non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o di accertata inabilita' fisica o avanzata eta', da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio; c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 16".

Art. 4

Il terzo comma dell'art. 5 e' sostituito come segue: "Detta misura deve essere variata ogni volta che la somma destinata al pagamento delle indennita' subisce rispetto a quella corrispondente dell'esercizio precedente un aumento o una diminuzione di almeno lire 5.000.000 ed e' portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze".

Art. 5

Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: "In caso di decesso dell'impiegato o del subalterno o del salariato prima della cessazione dal servizio il diritto alla indennita' si trasferisce al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato".

Art. 6

L'art. 14 e' sostituito come segue: "All'impiegato o al subalterno dei ruoli ordinario e speciale transitorio nonche' al salariato di ruolo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennita' nella misura della meta' di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 5".

Art. 7

Il primo ed il secondo comma dell'art. 15 sono sostituiti dai seguenti: "La indennita' e' corrisposta su domanda dell'impiegato o subalterno o salariato ovvero dei superstiti aventi diritto presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza. Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o subalterno o salariato a corredo della domanda deve essere prodotto un atto di notorieta' redatto a forma di legge, comprovante il vincolo matrimoniale del coniuge e i rapporti di parentela degli altri superstiti con l'impiegato o subalterno o salariato e la loro capacita' a succedere a termini del Codice civile".

Art. 8

L'art. 16 e' sostituito come segue: "Le sovvenzioni di cui alla lettera c) dell'art. 3 potranno essere corrisposte: 1) nei casi di morte, non per causa di servizio di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il quinquennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 12. La sovvenzione non deve mai superare la meta' dell'indennita' che sarebbe spettata ove tale quinquennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati all'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalita' di cui all'art. 15; 2) nei casi di documentato bisogno finanziario determinato da causa imprevista ed accidentale agli impiegati, subalterni o salariati che abbiano almeno due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Il Consiglio di amministrazione puo' imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni, concesse ai termini del presente articolo".

Art. 9

Il secondo comma, dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Le domande di sovvenzioni presentate da impiegati di grado 5° e 6° o comunque dai capi degli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o subalterni o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali o del catasto saranno trasmesse, osservate le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio".

Art. 10

Il primo comma dell'art. 21 e' sostituito dal seguente: "Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all'art. 11 saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti".

Art. 11

Nella prima colonna della tabella annessa, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, si aggiunge dopo le parole usciere capo "e salariati di ruolo il cui mestiere o servizio e' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67", dopo la parola usciere "e salariati di ruolo il cui mestiere servizio e' ascrivibile alla seconda categoria della tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67" dopo la parola subalterni "e salariati di ruolo il cui mestiere o servizio e' ascrivibile alla terza categoria della tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67"; dopo le parole avventizio di 4ª categoria "e salariati non di ruolo".

Art. 12

Nei riguardi dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto all'indennita' di cui ai commi a) e b) dell'art: 3 si acquista al compimento di cinque anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le sovvenzioni di cui all'art. 16, n. 2, potranno essere corrisposte ai salariati predetti che abbiano compiuto almeno due anni di servizio.

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1955

Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 85 - CARLOMAGNO

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