DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1294

Type DPR
Publication 1954-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743 e 10 aprile 1954, n. 737;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentita il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono modificate le norme generali dello statuto dell'Universita' di Pisa relative alle scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 150 e seguenti, nonche' le norme particolari relative all'ordinamento delle scuole di perfezionamento in "pediatria", "ostetricia e ginecologia", "otorinolaringoiatria", "oculistica", "medicina del lavoro", "urologia", "igiene", "clinica dermosifilopatica", "medicina generale", "ematologia", "malattie nervose e mentali", "nipiologia e paidologia", "odontoiatria e protesi dentaria", "medicina delle assicurazioni", "tisiologia" e "cardiologia".

Sono inoltre istituite le scuole di perfezionamento in "ortopedia e traumatologia" ed in "oncologia".

NORME GENERALI

Scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento

annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia

Art. 150.

Le scuole e i corsi della Facolta' di medicina e chirurgia, tanto di perfezionamento che di specializzazione, hanno lo scopo di incrementare gli studi ed impartire ai laureati una preparazione particolare nelle varie specialita' della medicina e chirurgia. Esse, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari, conducono al conseguimento del diploma di specialista nel corrispondente ramo della medicina e chirurgia.

Art. 151.

Nei singoli statuti, sono indicati la durata dei corsi, la sede e il direttore. Quando la direzione dell'Istituto presso il quale la scuola ha sede non e' tenuta da un professore di ruolo, il direttore della scuola sara' nominato dal Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduta dal direttore.

Art. 152.

Alle scuole sono ammessi, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari delle scuole stesse, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permessa l'iscrizione contemporanea a piu' scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione.

Art. 153.

Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso di ciascuna scuola, e' fissato anno per anno dal Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola o corso in rapporto alle possibilita' didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli studi.

L'immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione, le cui modalita' sono determinate dal direttore della scuola, secondo le particolari esigenze di ciascun corso di studi.

Per ciascuna scuola puo' essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facolta' di non iniziare i corsi, se, tuttavia, questi vengono iniziati, devono essere portati al termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 154.

Le domande di ammissione ad una scuola o corso, devono essere dirette al rettore e presentate all'Ufficio di segreteria dell'Universita' corredate dei documenti prescritti e degli altri eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire: domande e documenti vengono trasmessi al direttore di ciascuna scuola o corso, per l'espletamento dell'esame di ammissione, terminato il quale vengono da lui restituite all'Ufficio di segreteria.

Art. 155.

Il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia puo' concedere, su proposta del direttore della scuola, l'abbreviazione di un solo anno e l'esonero dall'obbligo di sostenere gli esami, dello stesso anno, a coloro che abbiano acquistato, dopo la laurea, una particolare competenza nella specialita' alla quale intendono dedicarsi.

Art. 156.

La durata dei corsi e l'ordine degli studi vengono fissati dalle norme particolari di ciascuna scuola, ai cui direttori spetta il compito di stabilire le modalita' relative allo svolgimento degli insegnamenti e all'accertamento della frequenza.

Art. 157.

Gli insegnamenti vengono, di regola, affidati ai professori ufficiali della Facolta' di medicina e chirurgia, o di altre Facolta'. Quando ad essi invece, si debba provvedere diversamente, i relativi incarichi devono essere approvati dal Consiglio di Facolta', su proposta del direttore della scuola.

Art. 158.

Al termine di ogni anno gli allievi devono superare gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola per accedere all'anno di corso successivo o all'esame di diploma. Tali esami sono sostenuti per singole materie o per gruppi di materie affini, secondo quanto prescritto dalle norme particolari di ciascuna scuola o in mancanza, dal Consiglio della scuola stessa.

Le Commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal preside delle Facolta' e sono composte di tre membri o di cinque membri, nel caso di esami a gruppo, di cui almeno uno libero docente o cultore della materia.

Art. 159.

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono, aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse e contributi.

Art. 160.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato e approvato dal direttore della scuola, e in prove tecniche e pratiche che siano ritenute opportune dal Consiglio della scuola.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal preside della Facolta' e si compongono di sette membri, dei quali almeno quattro scelti fra gli insegnanti della scuola e uno libero docente o cultore della materia.

Art. 161.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti ai pagare annualmente, sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta' di medicina e chirurgia e su parere del Senato accademico. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facolta' e scuola.

La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551.

NORME PARTICOLARI

Scuola di perfezionamento in pediatria

Art. 162.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica pediatrica il cui professore di ruolo e' direttore della scuola.

Art. 163.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia del bambino;

2) patologia fetale;

3) patologia, semeiotica e clinica pediatrica medica;

4) terapia;

5) malattie infettive contaggiose piu' frequenti nell'infanzia;

6) chirurgia infantile, con speciale riguardo all'ortopedia;

7) anatomia patologica delle principali malattie infantili;

8) radiologia e terapia fisica nelle malattie dell'infanzia;

9) igiene sociale dell'infanzia e nozioni di igiene scolastica;

10) profilassi antitubercolare;

11) nozioni di oculistica;

12) nozioni di dermosifilopatica;

13) nozioni di otorinolaringoiatrica;

14) nozioni di odontoiatrica.

Art. 164.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internato si intende continuativo per la clinica pediatrica nella sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 165.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine del primo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 166.

La scuola ha la durata di quattro anni. Ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola.

Art. 167.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) semeiologia;

2) indagini cliniche e di laboratorio;

3) diagnostica;

4) clinica e terapia;

5) radiologia nel campo ostetrico e ginecologico;

6) urologia nel campo ostetrico e ginecologico.

Durante i corsi saranno tenute conferenze su vari argomenti complementari.

Art. 168.

Gli iscritti dovranno presenziare le lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e le conferenze che per essi siano tenute. Inoltre, a norma dei turni, devono fissare servizio di guardia diurno e notturno nella clinica e adempiere a tutte le mansioni di assistenza che vengono loro affidate. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni di laboratorio.

Art. 169.

Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame di profitto con presentazione e discussione di un caso clinico di ostetricia e ginecologia seguito durante il corso.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 170.

La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola.

Art. 171.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) nozioni di embriologia e di anatomia del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio;

2) nozioni di fisiologia dei detti organi;

3) nozioni di patologia generale relativa a detti organi;

4) nozioni di anatomia patologica delle principali lesioni della specialita';

5) semeiotica e tecnica endoscopica;

6) clinica delle malattie dell'orecchio, naso, seni accessori, faringe, laringe, esofago;

7) tecnica operatoria dei diversi interventi;

8) nozioni di igiene;

9) nozioni di pediatria;

10) nozioni di medicina legale;

11) nozioni di oculistica;

12) nozioni di neurologia.

Art. 172.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internamento si intende continuativo per la clinica otorinolaringoiatrica, nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 173.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ogni anno di corso e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 174.

La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica oculistica il cui professore di ruolo e' direttore della scuola.

Art. 175.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) anatomia dell'occhio;

2) fisiologia dell'occhio;

3) anatomia patologica dell'occhio;

4) semeiotica e clinica delle malattie oculari;

5) diottrica.

Art. 176.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche. L'internato si intende continuativo per la clinica oculistica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 177.

Gli esami di profitto sono dati per gruppo alla fine di ogni anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro

Art. 178.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola.

Art. 179.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) fisiologia, fisiopatologia ed organizzazione scientifica del lavoro;

2) igiene del lavoro;

3) avvelenamenti professionali;

4) legislazione e questioni giuridiche attinenti alle malattie del lavoro;

5) le malattie del lavoro ed i loro rapporti:

a)

colla clinica e colla patologia medica;

b)

colla clinica pediatrica;

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