DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1318
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Vista la legge 22 aprile 1953, n. 391;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1954 il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del commercio e delle professioni e arti, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, e' stabilito nella misura del 21% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)