DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1318
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Vista la legge 22 aprile 1953, n. 391;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1954 il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del commercio e delle professioni e arti, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, e' stabilito nella misura del 21% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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