LEGGE 15 dicembre 1954, n. 1322
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - VILLABRUNA - TREMELLONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Convention
Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriete' industrielle, revisee a' Bruxelles le 14 decembre 1900, a' Washington le 2 juin 1911, a' La Haye le 6 novembre 1925, et a Londres le 2 juin 1934. Parte di provvedimento in formato grafico
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