DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1954, n. 1366

Type DPR
Publication 1954-12-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 220;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 944;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

I contributi dovuti per l'anno 1954 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2

Le misure dei contributi, come indicate nella allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e modificazione. Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sara' considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame. Nei confronti delle aziende coloniche o mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unita' lavorativa del nucleo familiare, sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240. I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze, e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - TREMELLONI - GAVA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1955

Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 138. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA Aliquote 1954

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| | Giornalieri |

|Salariati fissi| di campagna |Mezza-

|---------------|---------------| dri

VOCI CONTRIBUTIVE | | Donne | | Donne | e

|Uomini | e |Uomini | e |coloni

| |ragazzi| |ragazzi|


| | | | |

1.

Assicurazioni malattie . . | 27 - | 21,76 | 32,80 | 25,80 | 11,29

| | | | |

2.

Invalidita e vecchiaia: | | | | |

a)

contributo base . . . . | 1,04 | 0,87 | 2 - | 1,50 | -

b)

adeguamento pensioni. . | 39,33 | 21,56 | 39,33 | 21,56 | -

| | | | |

3.

Turbercolosi: | | | | |

a)

contributo base . . . . | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,10

b)

contributo integrativo. | 6,22 | 5,19 | 10,37 | 5,19 | 3,25

| | | | |

4.

E.N.A.O.L.I. . . . . . . . | 0,18 | 0,18 | 0,40 | 0,20 | 0,10

| | | | |

5.

Tutela maternita'. . . . . | 2,43 | 1,95 | 2,95 | 2,32 | -

| | | | |

6.

Assegni familiari. . . . . | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | -

| | | | |

N.B. - Il contributo per il Fondo adeguamento pensioni, previsto al n. 2, lettera b), e comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore. A norma dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la quota a carico del lavoratore e' di L. 13,10 per ogni giornata di lavoro uomo e di L. 7,20 per ogni giornata di lavoro donna e ragazzo. Il contributo di spettanza del lavoratore e' riscosso a carico del datore di lavoro che ne curera' il recupero all'atto della corresponsione della retribuzione. Alle giornate effettuate dai compartecipanti familiari e dai coloni ad essi assimilati ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, si applicano le aliquote previste per i giornalieri di campagna, decurtate delle quote per assegni familiari. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI

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