DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1954, n. 1372
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, contenente norme sull'esercizio delle professioni sanitarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, dal giorno della sua entrata in vigore, all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, concluso al Roma il 20 aprile 1954.
EINAUDI SCELBA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 162. - CARLOMAGNO
Accordo
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania desiderando ciascuno di regolare l'esercizio professionale nel proprio territorio di medici dell'altro Paese, hanno convenuto quanto segue: 1) Ciascuna Parte contraente accordera' a medici che hanno la cittadinanza dell'altra Parte, l'autorizzazione ad esercitare la libera professione nel territorio del proprio Stato alle seguenti condizioni: a) L'autorizzazione sara' concessa soltanto se l'aspirante e' in possesso della laurea in medicina e chirurgia ottenuta in Italia o in Germania e degli altri requisiti di legge per l'esercizio della professione medica. b) L'autorizzazione sara' concessa su proposta motivata dell'Ordine Professionale del Paese di appartenenza del candidato. Le autorita' governative del Paese di residenza avranno la facolta' di non accogliere la' proposta. c) L'iscrizione nell'Albo Professionale sara' subordinata all'osservanza delle norme vigenti nel Paese di residenza. d) L'autorizzazione verra' concessa per un triennio e potra', su richiesta di ciascun medico interessato, essere prorogata, salvo che vi si oppongano gravi motivi. e) I medici ai quali verra' concessa l'autorizzazione avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei medici del Paese in cui eserciteranno la professione. La loro appartenenza agli Ordini Professionali sara' regolata dalle leggi vigenti nel Paese di residenza. 2) Il presente Accordo e' valevole, in un primo tempo, per l'ammissione all'esercizio professionale di venticinque medici di ciascuno dei due Paesi. Questo numero, potra', d'accordo fra i due Governi, essere aumentato. Nel numero di venticinque unita' sono compresi i medici apolidi gia' cittadini tedeschi e, analogamente, i medici apolidi gia' cittadini italiani. Qualora un medico lasci definitivamente il Paese in cui fu ammesso all'esercizio professionale, il posto da lui ricoperto sara' considerato vacante. 3) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato il compimento delle rispettive procedure costituzionali. Fatto a Roma il 20 aprile 1954 in italiano ed in tedesco entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO Per la Repubblica italiana PICCIONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Abkommen
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien zur Regelung der Berufsausubung von Aerzten des anderen Landes im Gebiet des eigenen Landes. Parte di provvedimento in formato grafico
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