DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1954, n. 1379
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata a Roma il 20 ottobre 1953 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica italiana e l'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni della Repubblica di San Marino, in sostituzione della Convenzione stipulata il 14 luglio 1940 ed approvata con regio decreto 19 maggio 1941, n. 869.
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - VANONI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
Convenzione - art. 1
Convenzione per il servizio telefonico fra lo Stato italiano e quello della Repubblica di S. Marino Vista la Convenzione dell'11 dicembre 1910 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino; Vista la Convenzione del 24 marzo 1925 approvata con regio decreto n. 507 del 23 aprile 1925 fra il Ministero italiano delle Comunicazioni e la Societa' Telefoni Italia Medio Orientale (TIMO); Vista la Convenzione dei 14 luglio 1940 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino; Riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un nuovo accordo che regoli la corrispondenza telefonica fra la Repubblica d'Italia e la Repubblica di San Marino; Si conviene quanto appresso: Art. 1. La linea telefonica aerea S. Marino-Rimini rimane di proprieta' della Repubblica di S. Marino per il tratto sul suo territorio, e di proprieta' della TIMO per il tratto in territorio italiano. E' a carico di ciascun proprietario la manutenzione del proprio tronco.
Convenzione - art. 2
Art. 2. Il servizio fra lo Stato italiano e la Repubblica di S. Marino e' regolato con le stesse norme che disciplinano il servizio telefonico nell'interno della Repubblica italiana.
Convenzione - art. 3
Art. 3. La durata della comunicazione si computa ad unita' di 3 minuti. Agli effetti della tassazione la conversazione ha inizio quando i due corrispondenti, dopo aver risposto alla operatrice, sono stati da questa collegati. La durata massima di una conversazione e' limitata a due unita', qualora vi sian altre richieste da effettuarsi sulla medesima linea, La conversazione viene tenuta valida se dal domicilio dell'abbonato si sia ottenuto risposta, qualunque sia stata la persona presentatasi all'apparecchio, e anche se la conversazione non abbia raggiunto lo scopo.
Convenzione - art. 4
Art. 4. Nello svolgimento del servizio saranno osservate le precedenze stabilite dalla lettera n. 317637/473; Rep. 3° Uff. 3 del 23 dicembre 1947 che si allega in copia.
Convenzione - art. 5
Art. 5. La tassa e' pagata dalla persona che domanda la comunicazione. La tariffa ordinaria per ogni tre minuti primi di conversazione fra gli Uffici della Repubblica di 5. Marino e quelli della Repubblica italiana e' stabilita in base al [decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 28 gennaio 1953 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1953](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1953-02-20&numeroGazzetta=42)) nella misura seguente: L. 20 fino a 15 km. di lunghezza totale della linea; L. 28 da km. 15 a 25 km. di lunghezza totale della linea; L. 64 da km. 25 a 50 km. di lunghezza totale della linea; L. 116 da km. 50 a 100 km. di lunghezza totale della linea; L. 204 da km. 100 a 200 km. di lunghezza totale della linea; L. 260 da km. 200 a 400 km. di lunghezza totale della linea; L. 320 da km. 400 a 600 km. di lunghezza totale della linea; L. 376 da km. 600 a 800 km. di lunghezza totale della linea; L. 452 da km. 800 a 1.000 km. di lunghezza totale della linea; L. 516 oltre 1.000 km. di lunghezza totale della linea. Sono ammesse conversazioni urgenti con tariffa tripla di quella ordinaria. Sono ammesse conversazioni urgentissime da effettuarsi subito dopo quella in corso e con precedenza su tutte le altre. Per queste conversazioni sara' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa di L. 260 per unita'. Alle tariffe suddette deve aggiungersi la sopratassa interurbana di L. 16 per unita' per le conversazioni impegnanti linee di lunghezza inferiore ai 15 km. e di L. 20 per unita' per le conversazioni impegnanti linee di lunghezza superiore ai 15 km. Le conversazioni in partenza od in arrivo a posti telefonici pubblici saranno sottoposte al pagamento della tassa urbana di L. 20 per unita' di conversazione per ogni posto pubblico collegato. E' ammessa la prenotazione di conversazioni da svolgersi subito o a un'ora stabilita con una determinata persona convocata ad un apparecchio di una rete urbana, previo pagamento di una tassa uguale ad un quarto della tariffa di conversazione. La prenotazione puo' essere fatta per piu' numeri di una stessa rete fino ad un massimo di tre, con l'aggiunta di una sopratassa di L. 20 (tassa urbana) per ogni numero chiamato oltre il primo. La Repubblica di S. Marino s'impegna fin d'ora ad applicare nei suoi rapporti telefonici con la Repubblica d'Italia le variazioni che il Governo ritenesse di apportare alle tariffe predette e a tutte le norme relative allo svolgimento del servizio telefonico interurbano ed internazionale.
Convenzione - art. 6
Art. 6. La tariffa delle conversazioni scambiate dalle ore 1 alle ore 7, subordinatamente all'orario degli Uffici telefonici e' ridotta del 40%. Nelle ventiquattro ore dei giorni di domenica, di Capo d'anno, 6 gennaio Epifania, 19 marzo S. Giuseppe, 25 aprile Anniversario Liberazione, lunedi dopo Pasqua il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 1 maggio Festa del lavoro, 2 giugno data di fondazione della Repubblica, 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo, 15 agosto Assunzione B. V. Maria, 1 novembre Ognissanti, 4 novembre giorno dell'Unita' Nazionale, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 dicembre Natale e il 26 dicembre, la tariffa delle conversazioni e' ridotta del 50%. Le altre eventuali riduzioni non si cumulano.
Convenzione - art. 7
Art. 7. Nelle ore dalle 21 alle 7 sono ammesse conversazioni in abbonamento per la Stampa quotidiana politica o sportiva della durata di 6, 12 e 18 minuti consecutivi da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, col ribasso del 76% dalle 21 alle 23 e dalle 5 alle 7; dell'80% per quelle concesse dalle 23 alla una; dell'84% per quelle concesse dalla una alle 5 sulle tariffe interurbane stabilite dal D. L. 177 del 30 marzo 1946. Quando una conversazione in abbonamento non puo' effettuarsi per cause dipendenti dal servizio, l'utente ha diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento mensile, quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i primi tre.
Convenzione - art. 8
Art. 8. Durante le ore diurne (7-21) sono ammesse conversazioni ad ora fissa richieste dai privati, se le condizioni del traffico e la disponibilita' dei circuiti lo consentano. La tariffa da applicarsi sara' quella urgente. Nelle stesse ore (7-21) sono ammesse prenotazioni fisse concesse alla Stampa quotidiana politica o sportiva con lo sconto del 65% sulle tariffe stabilite dal D. L. 177, del 30 marzo 1946.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Quando una conversazione non ha luogo perche' al momento in cui e' stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, e' dovuta una tassa pari alla quarta parte della tariffa unitaria della conversazione, tenendo conto della sua natura, e cioe' se ordinaria o urgente, diurna o notturna anche nei giorni festivi. Quando una conversazione viene rinunciata prima di due ore dalla presentazione della richiesta il richiedente dovra' corrispondere una tassa pari alla quarta parte dell'unita' di conversazione ordinaria, diurna o notturna anche nei giorni festivi. Nel computo del quarto della tassa si prende a base la tariffa vigente nel momento della richiesta e non quella del momento della rinuncia.
Convenzione - art. 10
Art. 10. E' ammesso l'invio di avvisi telefonici. Per l'invio di un semplice avviso destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente (preavviso), il richiedente dovra' corrispondere un quarto della tariffa ordinaria della conversazione. Qualora la persona con la quale si desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potra' essere inviato per espresso al domicilio indicato. Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre alla suddetta tassa, e' tenuto a pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale (L. 50) quando il recapito ha luogo nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi. Quando invece avviene al di la' di tale limite, il destinatario e' tenuto a pagare le tasse supplementari, attualmente L. 12 per ogni 500 m. previste per il recapito della corrispondenza tenuto conto della sola andata. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche o di viabilita', il diritto supplementare puo' essere aumentato fino al doppio. L'Ufficio destinatario deve informare quello di partenza dell'ammontare della sopratassa con regolare avviso di servizio. E' consentito l'invio di un avviso per lo stesso destinatario o per la stessa destinazione, con due indirizzi, corrispondendo la sopratassa di L. 50.
Convenzione - art. 11
Art. 11. Le tasse degli avvisi e delle conversazioni in partenza dagli Uffici di San Marino e diretti a quelli dell'Italia e interessanti anche circuiti dello Stato italiano restano acquisite alla Repubblica di S. Marino, ad eccezione della quota perte spettante alle Societa' Telefoniche proprietarie dei circuiti che concorrono a stabilire la comunicazione e di quella di recapito degli avvisi telefonici. La Repubblica di S. Marino risponde inoltre delle tasse terminali dovute alle Amministrazioni Estere per le conversazioni internazionali. Le tasse degli avvisi e delle conversazioni in partenza dagli uffici Esteri e italiani interessanti anche circuiti dello Stato italiano e diretti a quelli della Repubblica di S. Marino restano acquisite allo Stato italiano, ad eccezione della quota parte spettante alle Societa' Telefoniche proprietarie dei circuiti che concorrono a stabilire la comunicazione e di quella di recapito degli avvisi che va accreditata alla Repubblica di 5. Marino.
Convenzione - art. 12
Art. 12. Le tasse delle conversazioni da e per gli Uffici della Repubblica di S. Marino con la Repubblica italiana interessanti il tratto di linea della Repubblica di S. Marino e linee esclusivamente sociali verranno ripartite come appresso: in virtu' del decreto del Ministero italiano delle Comunicazioni in data 17 agosto 1926, e cioe': a) quando la tariffa corrisponda ad uno dei primi quattro gradi stabiliti dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 28 gennaio 1953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-01-28;56) (L. 20, 28, 64 e 116) la ripartizione va fatta in quote uguali fra la Repubblica di S. Marino e il Concessionario di zona interessato, qualunque sia la differenza di lunghezza fra le due linee (Repubblica S. Marino e Concessionario) impiegate per realizzare il collegamento; b) quando la tariffa corrisponda ad un grado maggiore dei quattro precedenti, ma i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) differiscono in lunghezza in misura non superiore a 50 km. la ripartizione va fatta in quote uguali come alla lettera a); c) quando la tariffa corrisponda al 5°, 6° e 7° grado (L. 204, 260 e 320) e la differenza della lunghezza fra i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) superi i km. 50, spetta all'esercente della linea minore la quota fissa di L. 58; d) quando la tariffa corrisponda all'8°, 9° e 10° grado (L. 376, 452 e 516) e la differenza fra i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) superi i 50 km. spetta all'esercente della linea minore la quota fissa di L. 86; e) quando si tratti di conversazione che impegni un tratto di linea della Repubblica di S. Marino e due appartenenti a Concessionari di zone diverse e la tariffa corrisponda ad uno dei primi quattro gradi, la ripartizione va fatta in quote uguali, lasciando l'eventuale residuo all'Ufficio di partenza. Se la tariffa invece corrisponda ad un qualunque grado maggiore dei primi quattro spetta all'esercente di ciascuna delle due linee minori la quota fissa di L. 58 anche se la differenza fra le rispettive lunghezze sia inferiore a km. 50; f) per le conversazioni urgenti le quote suddette vanno moltiplicate per tre; g) la sopratassa di L. 260 relativa alle conversazioni urgentissime va suddivisa in base agli stessi criteri di ripartizione delle tariffe di conversazione e cioe': per i casi di cui ai punti a) e b) in parti uguali di L. 130 ciascuna; per i casi di cui ai punti c) e d) L. 55 all'esercente della linea di lunghezza minore e L. 205 all'esercente della linea di lunghezza maggiore; per il caso di cui al punto e) primo comma la ripartizione va fatta in quote uguali e per il caso di cui al secondo comma spettano L. 166 all'esercente della, linea di lunghezza maggiore e L. 47 a ciascuno dei due rimanenti esercenti. Le tasse corrispondenti agli avvisi di prenotazione vanno ripartite in misura uguale fra la Repubblica di S. Marino e i Concessionari interessati. Anche in questi casi si accreditera' la tassa di recapito a chi avra' effettuato la consegna degli avvii.
Convenzione - art. 13
Art. 13. Alla fine di ogni mese la Repubblica di S. Marino inviera' all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici della Repubblica italiana un conto di debito e di credito per quanto riguarda il traffico che ha interessato contemporaneamente circuiti sociali e dello Stato italiano, ed altro alla Societa' TIMO per quanto riguarda il traffico che ha impegnato esclusivamente i circuiti di detta Societa'.
Convenzione - art. 14
Art. 14. Ciascuna delle parti contraenti si riserva di sospendere totalmente o parzialmente il servizio telefonico senza essere tenuta ad alcuna indennita'.
Convenzione - art. 15
Art. 15. Le Amministrazioni contraenti non assumono alcuna responsabilita' ne' reciproca, ne' verso terzi in conseguenza di anormalita' che si verifichino nello svolgimento del servizio.
Convenzione - art. 16
Art. 16. La presente convenzione annulla i precedenti accordi e sara' messa in esecuzione dalla data che verra' fissata dalle due Amministrazioni. Essa restera' in vigore per tre anni dalla sua data e s'intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti due mesi prima della scadenza. In fede di che i rappresentanti delle due Amministrazioni, col consenso dei rispettivi Ministeri degli Esteri, hanno sottoscritto la presente convenzione. Scritta in doppio esemplare uno per ciascuna delle due Amministrazioni, il 20 ottobre 1953. Per la Repubblica italiana M. PANETTI Per la Repubblica di S. Marino DOMENICO FORMELLINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
Allegato
AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI Reparto 3° Ufficio 3° Prot. n. 317637/473 Prot. arr. 3967/210-26-12-1947 OGGETTO: Precedenza comunicazioni telefoniche interurbane. Omissis Roma, 23 dicembre 1947 Per meglio disciplinare il traffico telefonico interurbano, viene disposto che, ai fini della precedenza le richieste di comunicazioni telefoniche siano classificate come segue: 1° Richieste soccorso vite umane. 2° Ordine pubblico. 3° Comunicazioni del Presidente della Repubblica. 4° Comunicazioni urgentissime di Stato: a) Presidenza del Consiglio - Ministero Interni - Alto Commissariato per la Sicilia - Presidente e Segretario Generale Camera dei Deputati. b) Vigili del fuoco (per i casi di sinistri implicanti immediati interventi). c) Ministero Lavori Pubblici e dipendenti Uffici (per' danni di guerra e pubbliche calamita). d) Ministero Difesa: I) Aeronautica - Stato Maggiore Aeronautica e dipendenti Uffici. II) Marina - Stato Maggiore Marina e dipendenti Uffici. III) Esercito - Stato Maggiore Esercito e dipendenti Uffici - Stazioni CC. e Comandi Presidio. e) Altri Ministeri ed Uffici Statali, Senato, Camera Deputati, Ministri senza portafoglio, secondo l'ordine della richiesta. 5° Comunicazioni urgentissime dei privati. 6° Comunicazioni urgenti di Stato: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero Interni e dipendenti Uffici - Alto Commissariato per la Sicilia - Presidente e Segretario Generale della Camera dei Deputati - Ministri senza portafoglio. b) Ministero Difesa: I) Aeronautica - Stato Maggiore Aeronautica e dipendenti Uffici. II) Marina - Stato Maggiore e dipendenti Uffici. III) Esercito - Stato Maggiore Esercito e dipendenti Uffici - Stazioni CC. e Comandi Presidio. c) Ministero Lavori Pubblici e dipedenti Uffici. d) Altri Ministeri e Uffici statali, Senato e Camera Deputati, secondo l'ordine della richiesta. 7° Comunicazioni urgenti dei privati. 8° Comunicazioni ordinarie: a) Comunicazioni ordinarie di Stato, secondo l'ordine della richiesta. b) Avvisi ordinari di servizio. c) Comunicazioni ordinarie dei privati autorizzati, secondo l'ordine della richiesta. Si fa presente in proposito che l'utente, all'atto della prenotazione, dovra' dichiarare la categoria della comunicazione, qualora non faccia' alcuna esplicita dichiarazione in proposito, la comunicazione verra' considerata ordinaria. Le comunicazioni urgenti sono soggette al pagamento del triplo della tassa corrispondente a quella ordinaria. Per le comunicazioni urgentissime e' dovuta la tassa delle urgenti ed una sopratassa fissa di L. 200 per ogni unita' di tre minuti. Il Ministro: D'ARAGONA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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