DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1395
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 24 febbraio 1954, n. 13-6953, con la quale il Consiglio provinciale di Torino ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa applicabile nel territorio della provincia di Torino.
EINAUDI SCELBA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.