DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1954, n. 1405
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 12 febbraio 1954 fra l'Italia ed il Canada' per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 febbraio 1954 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di Note di cui all'articolo precedente.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 180. - CARLOMAGNO
Scambio di Note
Scambio di Note fra l'Italia ed il Canada' per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 12 febbraio 1954 Signor Ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore: 1. "Ho l'onore di riferirmi alle nostre recenti conversazioni in merito alle relazioni culturali tra il Canada' e l'Italia e di esporle il punto di vista del mio Governo sulla questione. 2. Il Governo Canadese condivide pienamente la convinzione del Governo italiano che sia interesse dei nostri rispettivi Paesi giungere a una piu' completa conoscenza e comprensione dei costumi, delle istituzioni e della vita culturale dell'altro Paese. A questo fine, tenendo conto delle relative disposizioni del "Civilian Relief Agreement" stipulato con lo scambio di note del 30 marzo 1950 tra il Canada' e l'Italia e approvato dal Parlamento italiano con la legge 19 marzo 1953, n. 176, il Governo Canadese ha l'intenzione di concludere un accordo culturale col Governo italiano. 3. In esecuzione del "Civilian Relief Agreement", il Governo del Canada' si propone di istituire in Roma una Fondazione canadese di cui sara' presidente l'Ambasciatore del Canada' in Italia. Gli interessi dei titoli di Stato che il Governo italiano, in conformita' con le clausole del "Civilian Relief Agreement", mettera' a disposizione della Fondazione canadese, saranno utilizzati in Italia per gli scopi prescritti dallo statuto della Fondazione. Il Governo italiano avra' il diritto di mantenere un Istituto culturale italiano a Montreal, avente scopi e funzioni in linea di massima simili a quelli della Fondazione canadese in Roma. I due Governi si comunicheranno reciprocamente gli statuti dei due predetti enti ai fini del rispettivo gradimento. 4. Il Governo del Canada' vedrebbe con favore la istituzione da parte dei nostri due Paesi di borse di studio ("scholarships" e "fellowships") per dar modo ai rispettivi connazionali di intraprendere o continuare corsi di perfezionamento, studi, o ricerche nel territorio dell'altro Paese. 5. Al fine di rendere la cultura di un Paese meglio conosciuta nell'altro e di favorire una piu' stretta collaborazione tra le associazioni culturali dei due Paesi, il Governo Canadese e' disposto, con l'intesa che il Governo italiano fara' altrettanto, a incoraggiare e facilitare lo scambio di pubblicazioni ufficiali, scientifiche e tecniche e di ogni altro materiale di carattere educativo o culturale, come pure l'organizzazione e in presentazione in ciascuno dei due Paesi di esposizioni artistiche, concerti, conferenze, programmi radio e televisivi, pellicole cinematografiche e di altre manifestazioni culturali dell'altro Paese. 6. La Fondazione canadese a Roma e l'Istituto culturale italiano a Montreal, citato al terzo comma, si atterranno alle disposizioni di legge in vigore nel territorio nel quale svolgono la loro attivita'. E' inoltre intenzione dei due Governi di concedere, per gli scopi dell'accordo culturale e entro i limiti della relativa legislazione, il trattamento piu' favorevole possibile ai cittadini dell'altro Paese per quanto riguarda l'ingresso, i viaggi, la residenza e la partenza degli stranieri. 7. I due Governi si consulteranno di quando in quando, attraverso le normali vie diplomatiche, in merito alla migliore maniera di dare esecuzione all'accordo culturale. 8. Qualora il Governo italiano concordi sulle precedenti proposte la presente Nota e la risposta di V. E. costituiranno un accordo culturale tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore alla data della qua Nota di risposta e potra' essere denunciato con preavviso di sei mesi, da uno o l'altro dei due Governi). Ho l'onore di informare l'E. V. che il Governo italiano e' d'accordo in merito al contenuto della Nota sopratrascritta. Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. ATTILIO PICCIONI S. E. Pierre DUPUY Ambasciatore del Canada' - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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