DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1458
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli, studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 304, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia". Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia Art. 305. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia, che ha sede presso l'Istituto di clinica ortopedica. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia e' di tre anni. Le iscrizioni non potranno superare il numero di cinque per ciascun anno. La scelta dei candidati all'ammissione sara' fatta in base a concorso per titoli e per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso la clinica della data del concorso. La frequenza ai corsi e' obbligatoria; in mancanza non potra' ottenersi l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 306. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Chirurgia infantile (annuale); 2) Pediatria ortopedica (annuale); 3) Neuropatologia dell'apparato motore (annuale); 4) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformita' congenite ed acquisite del sistema locomotore (biennale); 5) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale); 6) Tecnica degli apparecchi (triennale); 7) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). 2° anno: 1) Anatomia patologica dello scheletro e delle articolazioni (annuale); 2) Anatomia radiologica, e radiodiagnostica dello scheletro (annuale); 3) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformita' congenite ed acquisite dell'apparato locomotore (biennale); 4) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale); 5) Tecnica degli apparecchi (triennale); 6) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). 3° anno: 1) Fisioterapia e studio delle protesi (annuale); 2) Infortunistica (annuale); 3) Tecnica degli apparecchi (triennale); 4) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). Art. 307.- Gli esami (tre al termine del 1° anno di corso, quattro al 2° anno di corso e quattro al 3° anno di corso) debbono essere sostenuti alla fine dell'anno accademico. Art. 308.- Non possono ottenere l'iscrizione al 2° e 3° anno coloro che non hanno superato gli esami rispettivamente del 1° e 2° anno. Art. 309. - Per conseguire il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una Commissione formata da insegnanti della scuola secondo le norme dell'art. 173 dello statuto.
EINAUDI ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
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