DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1511

Type DPR
Publication 1954-12-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 388, col quale venivano delimitate le zone di endemia malarica della provincia di Frosinone in tutto o in parte del territorio comunale di: Alatri, Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Atina, Ausonia, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fontana Liri, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Aree, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia, Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;

Viste le proposte di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Alatri, Atina, Castelliri, Castro dei Volsei, Colle San Magno, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pico, Ripi, Rocca d'Arce, Sgurgola, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi e le proposte di rettificazione della zona di endemia malarica per i Comuni di: Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Corenio Ausonio, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Finoerapido, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, avanzata dal Prefetto di Frosinone, previo parere favorevole motivato del Consiglio sanitario provinciale;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 388, e' revocato.

Art. 2

Le zone della provincia di Frosinone, da considerarsi tuttora di endemia malarica, sono stabilite come apresso: a) comuni di Frosinone e Isola Liri: l'intero territorio comunale nei confini attuali costituisce zona malarica; b) comuni di: Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano: il territorio comunale ubicato al disotto dei duecento metri di quota costituisce zona malarica.

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 203. - CARLOMAGNO

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