DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1513

Type DPR
Publication 1954-12-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la decisione della Commissione di conciliazione italo-francese del 9 ottobre 1953, n. 163, relativa alla ripartizione dei beni comunali di frontiera;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, concernente la sistemazione territoriale delle zone dei comuni di Briga Marittima e di Tenda, rimaste all'Italia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per l'interno; Decreta:

Art. 1

I comuni di Bardonecchia, Ferrera Cenisio, la Thuile, Pigna, Rocchetta Nervina e Venalzio conservano la proprieta' dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 2

I beni immobili del comune di Tenda, rimasti in territorio italiano, sono attribuiti, in proprieta', al comune di Tende (Francia).

Art. 3

I comuni di Airole, Cesana Torinese, Dolceacqua, Entraque, Limone Piemonte, Triora, Valdieri e Vinadio perdono la proprieta' dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia. Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, e' riconosciuto al comune di Limone Piemonte il diritto perpetuo di pascolo sui beni gia' ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia. Analogo diritto e' riconosciuto al comune di Cesana Torinese sui pascoli compresi fra i beni, gia' ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 4

Salvo quanto e' disposto nel comma successivo, al comune di Triora, per la frazione di Realdo, e' attribuita la proprieta' dei beni dell'ex comune di Briga Marittima siti in territorio attribuito alla Francia, posti nella zona compresa tra la frontiera ed una linea che scende lungo la cresta fra le valli di Sibaire e di Broc a quota 1282 della carta al 25.000, continua a scendere nella Valle di Dornin a quota 1149 per risalire alla cima della Mala (quota 1580), ridiscende a quota 1341, poi a quota 1243, risale a quota 1299, segue la parete rocciosa, poi la Valle di Montenero sino a quota 970, risale la piccola valle nei pressi della a "Casa Noce" e raggiunge infine la strada a quota 1557. I boschi compresi fra i beni di cui al comma precedente sono attribuiti in comproprieta', per meta', ai comuni di Triora (per Realdo) e di Briga Alta e per l'altra meta' al comune di La Brigue (Francia). Qualora fra detti beni il rapporto fra pascolo e bosco dovesse variare in proporzione notevole a scapito del pascolo, il comune di Triora (per Realdo) avra' diritto ad una revisione dell'attribuzione dei beni prevista nel comma precedente. Ai comuni di Briga Alta e di Triora (per Realdo) sono attribuiti i beni immobili dell'ex comune di Briga Marittima rimasti in territorio italiano.

Art. 5

Al comune di Olivetta San Michele e' conservata la proprieta' dei suoi beni, siti in territorio attribuito alla Francia, compresi nella zona delimitata da una linea che, partendo dalla e Bassa di Tron" tra le due cime e scendendo nella piccola valle parallela alla frontiera ad una distanza di circa 500 metri dalla medesima, attraversa la valle perpendicolarmente al suo declivio, risale a quota 518 della carta al 10.000 e scende sul torrente Bevera; sul versante est della Cima di Tron il limite scende lungo la linea di maggior pendenza sino alla strada. Lo stesso Comune conserva, altresi', i suoi beni, rimasti in territorio italiano, nonche' il bosco del Colle Paola sito nel comune di Breli' (Francia) in comproprieta' indivisa col Comune medesimo, per la quota del 56%, Il comune di Olivetta San Michele conserva immutati sia il diritto di captare le sorgenti sul "Rio Audin" per il servizio idrico di Fanghetto, sia il diritto alla presa di acqua sul torrente Bevera per il funzionamento dei frantoi da olio e per l'irrigazione,

Art. 6

Il comune di Claviere conserva i suoi beni siti in territorio attribuito alla Francia, in comproprieta' in divisa col comune di Montgenevre per la quota del 75%.

Art. 7

Le popolazioni dei comuni di Ferrera Cenisio, Novalesa e Venalzio conservano il diritto di raccolta del fieno sui beni privati, gia' compresi nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni medesimi e siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 8

I fondi di cassa e i crediti e debiti, al 15 settembre 1947 dei comuni di Briga Marittima, Olivetta San Michele e Valdieri sono attribuiti ai comuni di Briga Alta e Triora, al comune di Olivetta San Michele al comune di Valdieri, nelle rispettive proporzioni del 37%, del 56% e del 95%, e per il rimanente ai comuni di La Brigue (Francia), di Breil (Francia) e di Valdeblore (Francia) nelle rispettive proporzioni del 63% del 44% e del 5%. I fondi di cassa e l'eventuale attivo del comune di Tenda, alla data del 15 settembre 1947, sono attribuiti al comune di Tende, previa deduzione dell'eventuale passivo e delle spese di gestione.

Art. 9

Qualora nella delimitazione delle zone comprendenti i beni da attribuirsi ai comuni di Triora (per Realdo) e di Olivetta San Michele, ai sensi rispettivamente dagli articoli 4, primo comma e 5, primo comma, sorgessero controversie fra le parti interessate, le delimitazioni saranno effettuate dal perito neutro scelto dalla Commissione di conciliazione italo-francese.

Art. 10

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 hanno effetto dal 16 settembre 1947.

Art. 11

E' abrogato, con effetto dalla sua entrata in vigore, l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI SCELBA - MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 1. - CARLOMAGNO

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