DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1954, n. 1522
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 30 dicembre 1953 - in merito alle modalita' di applicazione dell'art. 12 dell'Accordo di immigrazione, firmato a Roma il 21 marzo 1951 - per il pagamento in Italia delle indennita' spettanti ai lavoratori italiani in Francia per carichi di famiglia.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1954, conformemente a quanto e' stabilito dall'art. 13 dell'Accordo di cui all'art. 1.
EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA - VIGORELLI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 167. - CARLOMAGNO
Arrangement
Arrangement relatif au paiement en Italie d'indemnites pour charges de famille Parte di provvedimento in formato grafico
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