DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1523

Type DPR
Publication 1954-12-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; Su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: E' approvato l'annesso statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) ente di diritto pubblico con sede in Roma.

EINAUDI TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 63. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 1

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) Art. 1. L'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 2

Art. 2. Gli organi dell'Ente sono: 1) il Consiglio; 2) la Giunta esecutiva; 3) il presidente; 4) il Collegio sindacale.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 3

Art. 3. Il Consiglio e' convocato dal presidente, mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere, spedito non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza. Analogo avviso, entro il medesimo termine, viene spedito ai sindaci e al magistrato della Corte dei conti di cui all'art. 15 della legge istitutiva. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e la data della convocazione stessa. Il Consiglio puo' essere convocato, in caso urgente, con invito telegrafico da inviarsi almeno due giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio si raduna almeno due volte durante l'esercizio finanziario dell'Ente e la riunione ha luogo normalmente nella sede dell'Ente. Il presidente riferisce ad ogni riunione del Consiglio intorno all'indirizzo amministrativo adottato dalla Giunta e comunica i principali fatti amministrativi verificatisi. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno nove membri del Consiglio. L'adunanza e' presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Alle adunanze del Consiglio assistono il Collegio sindacale ed il magistrato della Corte dei conti di cui all'art. 15 della legge istitutiva. I verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 4

Art. 4. Decadono dall'incarico i componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due riunioni consecutive, nello stesso esercizio. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 5

Art. 5. Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di cui alle categorie da 1) a 6) dell'art. 12 della legge istitutiva che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica durante il triennio, si provvede nella forma prevista per la nomina; alla sostituzione dei due componenti di cui alla categoria 7) si provvede invece secondo le modalita' fissate dal Ministro per l'industria e commercio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 6

Art. 6. Alla Giunta esecutiva spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano dalla legge istitutiva dell'Ente espressamente riservati al Consiglio. In particolare essa: delibera l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; costituisce ed estingue servitu' attive e passive; consente iscrizioni, trascrizioni e annotamenti, cancellazioni, surroghe di ipoteche e rinunzie ad ipoteche legali; delibera le locazioni attive e passive; delibera su ogni operazione di finanziamento, sia attiva che passiva, esclusa l'emissione di obbligazioni; delibera su qualunque operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Tesorerie della Repubblica italiana, delle Province e dei Comuni, gli Uffici postali e telegrafici, gli Uffici doganali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' presso qualsiasi altro ufficio pubblico e privato; delibera di proporre istanze, ricorsi, reclami, di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti, innanzi all'autorita' giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione; delibera di deferire ad arbitri qualsiasi controversia, nominando gli arbitri di parte, e di transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale; nomina e revoca direttori, procuratori e istitori; delibera la conclusione, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, nonche' la risoluzione di contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci, e cose mobili in genere, di contratti di noleggio, di trasporto, di appalto, di assicurazione, di mediazione, di fidejussione, di permuta, di somministrazione, di deposito, di commissione e di qualsiasi altro contratto connesso con l'attivita' dell'Ente; delibera la stipulazione e la risoluzione di convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati; delibera la conclusione e la risoluzione di contratti di lavoro, la nomina e la revoca di singoli consulenti; predispone i progetti di bilancio e del conto economico dell'Ente da sottoporre all'esame del Consiglio; delibera l'affidamento dell'esercizio dei compiti istitutivi dell'Ente, anche al di fuori della zona di esclusiva, alle societa' controllate dall'Ente stesso e ad esso collegate, nonche' il carattere di necessita' delle opere da realizzare per l'attuazione di tali compiti, determinando i casi in cui detto affidamento puo' essere attribuito a societa' controllate con partecipazione di minoranza del capitale privato; delibera le operazioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge istitutiva dell'Ente; attua le direttive generali che l'Ente deve eseguire per la realizzazione dei propri compiti, in conformita' delle determinazioni prese dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge istitutiva dell'Ente; determina l'intervento dell'Ente negli atti relativi a beni mobili e immobili conclusi fra le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione per rami economici omogenei delle rispettive attivita', ai fini delle esenzioni fiscali previste dall'art. 26 della legge istitutiva dell'Ente; esamina preventivamente gli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio; deferisce al presidente il compimento di parte degli atti di amministrazione di sua competenza.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 7

Art. 7. La Giunta esecutiva e' convocata dal presidente a mezzo di avviso a domicilio, diramato almeno tre giorni prima dell'adunanza in caso di urgenza puo' essere convocata telegraficamente, anche nella stessa giornata. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri. L'adunanza e' presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle adunanze e le deliberazioni della Giunta esecutiva sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario. Alle adunanze della Giunta esecutiva assiste il presidente del Collegio sindacale o, in caso di assenza o impedimento, uno dei membri designati dal Collegio stesso. Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 8

Art. 8. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente; b) convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva; c) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecuti va; d) ha l'iniziativa di qualsiasi affare, nei limiti delle sue attribuzioni; e) compie gli atti di amministrazione deferitigli dalla Giunta esecutiva. Il vice presidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 9

Art. 9. Il Collegio sindacale: a) esercita il controllo della gestione contabile-amministrativa dell'Ente; b) accerta la regolare tenuta della contabilita' dell'Ente, nonche' la rispondenza del bilancio e del conto economico dell'Ente alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia; d) riferisce sul bilancio con apposita relazione; e) esercita nei riguardi dell'Ente tutte le altre funzioni previste per i sindaci delle societa' per azioni dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), in quanto compatibili con le norme sull'ordinamento dell'Ente, stabilite nel capo II della legge istitutiva. Alle sedute del Collegio sindacale assiste il magistrato della Corte dei conti, di cui all'art. 15 della legge istitutiva.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 10

Art. 10. Le deliberazioni del Collegio sindacale debbono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a due riunioni del Consiglio o del Collegio sindacale, decade dall'ufficio. In caso di morte, rinunzia o decadenza del presidente del Collegio sindacale, subentra il supplente scelto nella categoria 1) di cui all'art. 14 della legge istitutiva. Se si tratta di altro sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I sindaci subentrati restano in carica fino a che i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio non abbiano provveduto alla nomina dei nuovi sindaci effettivi. I sindaci nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 11

Art. 11. L'esercizio dell'Ente ha inizio il 1 maggio e si chiude il 30 aprile dell'anno successivo. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato un bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 12

Art. 12. Il fondo di riserva ordinario e' destinato ad ammortizzare eventuali perdite di esercizio.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 13

Art. 13. L'importo delle maggiori risultanze attive di bilancio eventualmente conseguite con l'alienazione di partecipazioni azionarie non e' considerato provento di esercizio, ma costituisce una riserva speciale destinata a compensare eventuali perdite per alienazioni di partecipazioni, che si verificassero negli esercizi successivi. Alla riserva speciale affluiranno, altresi', eventuali aumenti di valore attribuiti alle partecipazioni in seguito ad emissione di azioni gratuite o ad aumento gratuito del loro valore nominale.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 14

Art. 14. Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'art. 22 della legge istitutiva, sono destinati come appresso: il 20% alla formazione del fondo di riserva ordinario; il 15% a iniziative per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche, con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani e di tecnici alle carriere relative al settore dell'energia; il residuo 65% al Tesoro dello Stato.

Statuto dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)- art. 15

Art. 15. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Il Ministro per le finanze TREMELLONI Il Ministro per il tesoro GAVA Il Ministro per l'industria e commercio VILLABRUNA

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