DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1537
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, con il quale gli abitati di Masseri e Campiglio, rispettivamente borgata e frazione del comune di Campli in provincia di Teramo, furono inclusi nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane); Considerato che la detta borgata Masseri, con deliberazione della Giunta municipale del comune di Campli in data 14 agosto 1952, e' stata riconosciuta frazione del Comune stesso; Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di provvedere allo spostamento in nuova sede dei detti abitati; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1841 emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Gli abitati di Masseri e Campiglio, frazioni del comune di Campli in provincia di Teramo, sono cancellati dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e sono aggiunti, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
EINAUDI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 139. - CARLOMAGNO
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