DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1954, n. 1563
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 12 del Codice civile; Visto l'atto costitutivo del "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale", con sede in Roma, rogato dal notaio avv. Carlo Capo, il 19 aprile 1950; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Il "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale" e' eretto in ente morale e ne e' approvato lo statuto annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 1
Statuto del "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale" Art. 1. E' costituita in Roma una libera associazione che e' intitolata "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale". Essa e' completamente apolitica e non legata a nessun partito. La sua attivita' si svolge sul piano internazionale: lo studio di determinati problemi interni della nazione puo' essere giustificato soltanto dalle necessita' internazionali di questa.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 2
Art. 2. Scopi dell'Associazione sono la riconciliazione e la collaborazione tra i popoli ai fini del mantenimento della pace, e la difesa degli interessi italiani secondo i principi della giustizia internazionale. Per raggiungere tali scopi il Centro studia e promuove tutte quelle iniziative di carattere politico, economico e culturale che esso consideri meglio adatte a favorire il riavvicinamento e una piu' profonda conoscenza tra il popolo italiano e gli altri popoli.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 3
Art. 3. Possono appartenere al Centro tutti i cittadini italiani che per cariche rivestite, per attivita' di studi e per solidarieta' coi principi che esso bandisce e sostiene siano in grado di recare all'attuazione del suo programma un effettivo contributo di opere e di pensiero. I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, onorari, benemeriti, sostenitori e ordinari. Sull'ammissione dei soci per tutte le categorie, salvo la prima, decide il Consiglio, o di sua iniziativa o su domanda scritta dell'interessato secondo il regolamento. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. A questi sono riservate, a vita, le cariche direttive dell'Associazione (Presidenza, Vice presidenza, segretario generale, Consiglio) assunte con l'atto costitutivo. Soltanto dimissioni date dagli interessati, oppure cause accertate di forza maggiore possono modificare o annullare questa disposizione. Sono soci onorari quegli italiani che abbiano illustrato il Paese con le loro opere od abbiano dato prove insigni della loro attivita' nel campo internazionale. I soci fondatori e i soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Soci benemeriti, sostenitori e ordinari sono quel soci che pagano determinate quote sociali secondo le norme del rogolamento.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 4
Art. 4. Possono essere chiamati a far parte del Centro anche cittadini stranieri residenti in Italia e all'estero qualora aderiscano agli scopi che l'Associazione si prefigge e dichiarino di voler collaborare ad essi. Ai soci stranieri residenti in Italia possono essere conferita soltanto cariche onorarie. Ai soci stranieri residenti all'estero puo' anche essere affidata, in particolari circostanze, la rappresentanza dell'Associazione.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 5
Art. 5. E' dovere dei soci osservare lealmente gli Impegni assunti col Centro al momento della loro adesione. E' loro diritto partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni promosse dal Centro stesso (conferenze, convegni, riunioni speciali, ecc.) godere di uno sconto sulle pubblicazioni del sodalizio, frequentare la sede sociale e collaborare alla vita dell'Associazione nei modi che lo statuto e il regolamento prevedono.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 6
Art. 6. I mezzi finanziari del Centro sono costituiti: a) dalle quote sociali; b) da elargizioni, contributi e lasciti di enti e di privati; c) dai proventi di manifestazioni e iniziative promosse dal Centro e dagli utili eventuali delle sue pubblicazioni; d) da qualsiasi altro cespite che provenga all'Associazione.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 7
Art. 7. Il Centro ha i seguenti organi: 1) presidente; 2) vice presidenti; 3) segretario generale; 4) Consiglio; 5) assemblea dei soci; 6) revisori dei conti.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 8
Art. 8. Il presidente rappresenta l'Associazione e ne tutela il prestigio e il decoro. Egli presiede le riunioni del Consiglio e dell'assemblea dei soci e cura, insieme al segretario generale, i rapporti con le Rappresentanze diplomatiche straniere e col Governo italiano, con personalita' politiche italiane e straniere e con gli Enti statali e privati col quali il Centro e' in relazione. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'esplicazione delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenze o di impedimento. Il presidente e' eletto dal Consiglio, dura in carica un biennio ed e' rieleggibile. I vice presidenti, in numero di quattro, sono parimenti eletti dal Consiglio. Uno di essi sara' scelto tra i soci fondatori, gli altri tra i soci onorari, benemeriti, sostenitori ed ordinari. Le cariche del presidente e del vice presidenti non sono retribuite.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 9
Art. 9. Il segretario generale dell'Associazione fa parte del Consiglio e partecipa alle sue deliberazioni. Egli collabora col presidente nelle attivita' indicate nel precedente articolo ed assicura, in unione col presidente stesso e col Consiglio, la continuita' dell'Associazione. Ricerca i mezzi per la vita di questa, propone al Consiglio iniziative ispirate agli scopi che l'Associazione si prefigge e ne cura l'attuazione dopo la approvazione del Consiglio stesso. Il segretario generale e' nominato dal Consiglio che lo scegliera' preferibilmente nel suo seno o in quello dell'Associazione. A lui spetta una indennita' adeguata alla sua carica nella misura che verra' stabilita dal Consiglio.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 10
Art. 10. Il Consiglio dell'associazione e' costituito dal soci fondatori e da tanti soci designati dall'assemblea quanti sono necessari a costituire, insieme ai primi, il numero di trenta. I consiglieri eletti saranno scelti di preferenza tra diplomatici che abbiano diretto missioni all'estero tra personalita' eminenti e rappresentative di ogni attivita' nazionale e tra soci che abbiano particolari benemerenze in confronto dell'Associazione. Il Consiglio nomina nel proprio seno il presidente, i vice presidenti e il segretario generale, suggerisce e studia le iniziative dell'Associazione, delibera su quelle che vengono ad esso sottoposte ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria, a straordinaria di essa. Pub delegare una parte dei suoi poteri al presidente, al segretario generale o ad alcuni del suoi componenti singolarmente o collegialmente. I membri del Consiglio qualora non appartengano alla categoria dei soci fondatori durano in carica un biennio e sono rieleggibili. La carica di consigliere non e' retribuita.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 11
Art. 11. L'assemblea generale dei soci e' convocata in Roma, su invito personale firmato dal presidente, o da uno dei vice presidenti o dal segretario generale: a) in seduta ordinaria, una volta l'anno, per l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' del Centro, per dare suggerimenti circa gli indirizzi e le iniziative dell'Associazione, per approvare eventuali modificazioni dello statuto e per eleggere le cariche sociali di sua competenza; b) in seduta straordinaria su iniziativa del presidente e del Consiglio o su richiesta motivata, avanzata da almeno un decimo del soci. Costituiscono le assemblee i soci di tutte le categorie, ad eccezione dei soci stranieri. Gli Enti associati hanno facolta' di inviare un loro rappresentante. E' ammessa la delega per gli assenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' egli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 12
Art. 12. I revisori dei conti, in numero di due effettivi e di un supplente, vengono eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi e durano in carica due anni. I revisori dei conti hanno il compito di controllare la gestione amministrativa del Centro e di esaminare, riferendone per iscritto al Consiglio dell'associazione, le questioni che possono essere ad esso sottoposte dal Consiglio stesso. I revisori del conti presentano annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e possono, quando lo ritengano necessario, verificare i documenti contabili.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 13
Art. 13. L'Associazione ha facolta' di promuovere la costituzione di sue rappresentanze nelle piu' importanti citta' italiane, a specie in quelle che per tradizioni siano centri di vita internazionale. Tali rappresentanze avranno il compito di collaborare all'attivita' dell'Associazione da cui riceveranno la istruzioni o lo direttive nei modi che saranno dimostrati piu' opportuni dalle esperienze e dalle esigenze locali. Ne faranno parte i soci del Centro residenti in ognuna delle citta' prescelte.
Statuto del Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale- art. 14
Art. 14 ; Giusta quanto e' disposto nell'art. 4, soci stranieri del Contro possono essere delegati a rappresentare il Centro stesso nei loro rispettivi Paesi chiamando a collaborare, in tutti i casi ove sia possibile, elementi italiani ivi stabilitisi, per l'attuazione degli scopi del Centro in quanto riguarda la riconciliazione e la collaborazione internazionale. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.