DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. 1581
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1954 e' istituita in Napoli una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.
Art. 2
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale di cucina; 2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar; 3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione; 4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba.
Art. 3
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione; b) corsi di perfezionamento; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attivita' affini; d) corsi preparatori.
Art. 4
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Art. 5
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'Istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.
Art. 6
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.
Art. 7
L'Istituto puo' avere Scuole staccate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 8
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Art. 9
Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilita' e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.
Art. 10
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Art. 11
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.
Art. 12
Le Commissioni di esami sono costituite dal Direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e' presieduta, dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Art. 13
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite media stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 14
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri, il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Art. 15
il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 16
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 17
A capo dell'Istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinate della Scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti tecnici pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Art. 18
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri; per il turismo; per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonche' tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunita', secondo le nomine dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Art. 19
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.
Art. 20
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale. In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro. Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza sia alle Scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Art. 22
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.135.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati 4) con i contributi degli alunni.
Art. 23
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 182. - CARLOMAGNO
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli
Qualifica
Ruolo, gruppo e grado
Numero dei posti
Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamen-| Gruppo A. | 1 to | Gradi dal 6° al 5° | 2. Cattedre di insegnamento| Ruolo A. Gruppo A. | 5 | Gradi dal 10° al 6° | 3. Istruttrici e assistenti.| Gruppo B. | 2 | Gradi dall'11° all'8° | 4. Segretario economo.......| Gruppo B. | 1 | Gradi dal 12° al 9° | 5. Applicati................| Gruppo C. | 1 | Gradi dal 13° al 12° | Personale incaricato 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 265 ore | 17 settimanali) | 7. Istruttori e assistenti......................... | 4 8. Applicati........................................ | 2 9. Persone di servizio.............................. | 3 N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuite al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzioni GAVA ERMINI
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