LEGGE 5 gennaio 1955, n. 5
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.