LEGGE 5 gennaio 1955, n. 8
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale. In detto appello è consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso a sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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