LEGGE 5 gennaio 1955, n. 11
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno, approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo: Art. 2-bis. "Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione è stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocità". L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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