DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1955, n. 18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 30 luglio 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera', senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'Ente sovventore dovra' provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la con seguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 1
Repertorio n. 399 Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantaquattro addi' trenta del mese di luglio in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze, piazza San Marco n. 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo fu Lamberto, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettoriale in data 1 luglio 1950. Alla presenza dei signori: dott. Osvaldo Sacchi fu Leonardo, nato a Figline Valdarno (Firenze) e residente a Firenze, via Manzoni n. 3, impiegato; rag. Luigi Lazzeri fu Camillo, nato a Firenze e residente a Firenze, in via Micheli n. 3, impiegato, testimoni cogniti ed idonei sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: prof. E. Paolo Lamanna fu Angiolo, nato a Matera e domiciliato a Firenze, piazza D'Azeglio m. 44, non in proprio, ma nella sua veste e qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, e quindi quale legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 26 aprile 1954, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera "A"; dott. Francesco De Luca fu Angelo, nato a Fuscaldo (Cosenza), domiciliato a Firenze, via Bufalini n. 7, per ragioni del suo ufficio, non in proprio ma nella sua veste e qualita' di legale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con deliberazione in data 18 gennaio e 10 giugno 1954 resa esecutiva nelle forme di legge che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera e "B"; comparenti della cui identita' personale io sottoscritto sono certo; Premesso che l'insegnamento complementare di clinica ortopedica, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1650, sulle disposizioni dell'ordinamento didattico universitario presso l'universita' degli studi di Firenze, deve essere incluso fra le materie complementari che occorrono a completare il numero di quelle richieste per conseguire la laurea in medicina e chirurgia; che conseguentemente l'insegnamento complementare di clinica ortopedica assume la figura di un vero e proprio insegnamento fondamentale e che pertanto la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze ravvisa la necessita' della istituzione della cattedra di ruolo di clinica ortopedica sia ai fini dell'insegnamento che della ricerca scientifica; che l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; che lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'ordinamento degli studi della Facolta' di medicina e chirurgia comprende l'insegnamento di clinica ortopedica; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. - Presso l'universita' degli studi di Firenze e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 2
Art. 2. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Universita' di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di clinica ortopedica di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 1.800.000 (un milioneottocentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di rublo universitario.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 3
Art. 3. - Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo di mantenimento del posto avra' superato la spesa di L. 1.800.000.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 4
Art. 4. - La presente convenzione s'intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a essere, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica ortopedica si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 5
Art. 5. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Firenze limitatamente ai primi dieci anni di durata della convenzione, oltre a quanto indicato degli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di clinica ortopedica nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio entro i primi 10 (dieci) anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 6
Art. 6. - L'Universita', di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) versare allo Stato, annualmente, la somma di Lire 200.000 che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo e' responsabilita'.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 7
Art. 7. - La presente convenzione avra' vigore per 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Firenze del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze-art. 8
Art. 8. - La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Firenze sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Il presente atto viene esteso mediante lettura da me datane presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti da persone di mia fiducia, su nove pagine intere e righe 4 della decima pagina. F.to E. Paolo Lamanna F.to De Luca Francesco F.to Osvaldo Sacchi, teste F.to Luigi Lazzeri, teste F.to Tullio Gallo.
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