DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1955, n. 19
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 16 dicembre 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina, e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 116. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di clinica ortopedica-art. 1
Repertorio n. 2 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 16 del mese di dicembre in Palermo, nel gabinetto dell'Assessorato per la pubblica istruzione del Governo della Regione siciliana, innanzi a me dott. Franco Malleo del fu Leopoldo funzionario delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 28 maggio 1953, n. 240, sono comparsi i signori: on.le avv. Pietro Castiglia di Giuseppe, nato a Palermo, che interviene in questo atto nella qualita' di Assessore della pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata, 11; prof. Cesaro Sanfilippo fu Ernesto, nato a Palermo, domiciliato per ragioni del proprio ufficio presso la Universita' di Catania, che interviene in questo atto nella qualita' di rettore magnifico dell'Universita' di Catania, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 26 novembre 1954, che si allega in copia alla presente (allegato n. 1). Premesso: che con legge 26 novembre 1954, n. 39, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 77 del 30 novembre 1954, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nonche' la spesa annua per mantenimento di tale posto; che la Facolta' di medicina a chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' unanimi hanno approvato la istituzione di un tale posto di ruolo, salva l'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, i suddetti signori della cui identita' personale io sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volonta' personale, di quanto disposto dalla legge regionale 26 novembre 1954, n. 39 e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. - Presso l'Universita' degli studi di Catania, sara' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica.
Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di clinica ortopedica-art. 2
Art. 2. - Il Governo della Regione siciliana assume la obbligazione di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Universita' degli studi di Catania per il funzionamento della cattedra di clinica ortopedica di cui all'art. 1 della presente convenzione la somma di L. 1.800.000.
Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di clinica ortopedica-art. 3
Art. 3. - L'Universita' di Catania si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica, compreso l'ammontare delle ritenute che gravano sullo stipendio del professore; b) a versare allo Stato l'onere di disponibilita' e di quiescenza del professore di ruolo nel caso in cui non venga rinnovata la convenzione; c) di accantonare annualmente la differenza tra la somma di L. 1.800.000 e quella versata allo Stato per l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al professore ai sensi della precedente lettera a). Le somme cosi' accantonate costituiranno un fondo destinato a provvedere: 1) agli eventuali miglioramenti del trattamento economico ai professori universitari; 2) al trattamento di disponibilita' e di quiescenza per il professore, nel caso che la presente convenzione non venga rinnovata.
Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di clinica ortopedica-art. 4
Art. 4. - La presente convenzione avra' vigore per anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Catania del professore di ruolo di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Catania, viene redatta in carta libera ed esente da ogni tassa, essa e scritta da persona di mia fiducia e consta di n. 1 foglio e di n. 3 pagine e di n. 18 righe scritte; ne viene data lettura ad alta e chiara voce e viene come appresso sottoscritta. Avv. Pietro Castiglia nella qualita': f.to Pietro Castiglia. Prof. Cesare Sanfilippo nella qualita': f.to Cesare Sanfilippo. Dott. Franco Malleo nella qualita': f.to Dott. Franco Malleo. Registrato in Palermo il 18 dicembre 1954, 6038 Lib. I, vol. 837. Esatte lire: esente. Il direttore: (firma illeggibile).
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