LEGGE 2 febbraio 1955, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, è ulteriormente elevata ad anni sette. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1950 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente è estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - VANONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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