LEGGE 2 febbraio 1955, n. 29
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono: il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione; il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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