LEGGE 2 febbraio 1955, n. 30

Type Legge
Publication 1955-02-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilità sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180. Detti agenti, sono altresì, discaricati per le contabilità in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari. Eguale discarico si effettua per le contabilità in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra. Restano salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

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