LEGGE 2 febbraio 1955, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.
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