DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 35
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 18 ottobre 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
EINAUDI ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 176. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 1
Repertorio n. 65. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'otorinolaringoiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA Il diciotto ottobre millenovecentocinquantaquattro nel Gabinetto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata. Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli del fu avv. Mario, funzionario amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: on. prof. Pietro Sapienza fu Giuseppe domiciliato in Palermo via Enrico Parisi, 9; prof. Salvatore Rigatuso fu Antonio, domiciliato in Palermo, via Filippo corazza 3; sono comparsi personalmente i signori: on. avv. Pietro Castiglia di Giuseppe, nato a Palermo, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 2 agosto 1954 n. 30, (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 4 agosto 1954); prof. Lauro Chiazzese del fu Tommaso, nato a Mazzarino, domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' del 9 ottobre 1954. Premesso a) che lo statuto dell'Universita' di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina comprende fra gli insegnamenti quello di otorinolaringoiatria, e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con legge 2 agosto 1954, n. 85 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 4 agosto 1954, n. 39), l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' di Palermo per la istituzione di posto di professore di ruolo di otorinolaringoiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia, con decorrenza dall'anno accademico 1954-55 e che per gli scopi predetti e' autorizzata la spesa annua di lire unmilioneottocentomila (L. 1.800.000); d) che il Consiglio di Facolta' di medicina e chirurgia; il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo hanno accettato col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo. Tutto cio' premesso detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di otorinolaringoiatria.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 2
Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 2 agosto 1954, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-08-02;35) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 4 agosto 1954, n. 39) assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo di otorinolaringoiatria la somma annua di unmilioneottocentomila (L. 1.800.000) a decorrere dalla nomina del professore di ruolo the sara' assunto alla cattedra stessa.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 3
Art. 3. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Palermo, in esecuzione dell'impegno preso dell'Assessorato della Regione siciliana (articolo 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di otorinolaringoiatria che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 5
Art. 5. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di lire unmilioneottocentomila, risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione per il professore titolare della cattedra di otorinolaringoiatria, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' senz'altro soppresso, e il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 6
Art. 6. Qualora per il verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. il posto di ruolo dovesse venire soppresso, l'Assessorato per la pubblica istruzione si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 7
Art. 7. La presente avra' la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, e si intendera' tacitamente rinnovata per egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione professore insegnamento dell'otorinolaringoiatria- art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo e' esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura in presenza dei testimoni alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Pietro Castiglia n.n. " Lauro Chiazzese n.n. " Rigatuso Salvatore " Pietro Sapienza " Gaetano Capparelli Registrato in Palermo il 20 ottobre 1954, n. 3933, lib. 1, vol. 835. Esatte lire esente. Il direttore: F.to A. COLAVECCHIO
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