LEGGE 12 febbraio 1955, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi, nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge.
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