LEGGE 2 febbraio 1955, n. 45
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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