DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 73

Type DPR
Publication 1955-02-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1451, con il quale fu stabilita l'attuazione delle norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi del Politecnico di Milano;

Veduti i decreti Presidenziali 8 dicembre 1949, n. 1181, 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311, concernenti l'istituzione presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico medesimo delle cattedre di professore di ruolo di geofisica mineraria, di architettura e composizione architettonica e di tecnica ed economia dei trasporti;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 16 luglio 1954, per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo presso la Facolta' d'ingegneria del Politecnico di Milano, in sostituzione di quelli istituiti presso il Politecnico medesimo, coi decreti Presidenziali 8 dicembre 1949, n. 1181; 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311.

Art. 2

Sono istituiti nel Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facolta' d'ingegneria, tre posti di professore di ruolo da assegnarsi ciascuno ad una cattedra, che sara' determinata dal Consiglio della Facolta' d'ingegneria, previo accordo con la Societa' Edison, a norma degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi devono intendersi senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.

Art. 4

Sono abrogati i decreti Presidenziali in data 8 dicembre 1949, n. 1181, 26 gennaio 1950, n. 291 e 26 gennaio 1950, n. 311, concernenti l'istituzione dei posti di professore di ruolo per la cattedra di geofisica mineraria, di architettura e composizione architettonica e di tecnica ed economia dei trasporti presso il Politecnico di Milano, Facolta' d'ingegneria.

EINAUDI ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 100. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 1

Repertorio n. 222 Convenzione per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano. REPUBBLICA ITALIANA Il sedici luglio millenoventocinquantaquattro, in Milano, Foro Bonaparte n. 31, nella sede della Societa' Edison, innanzi a me dott. Antonio Montiglio fu Ottavio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano e funzionario delegato a ricevere e redigere gli atti e contratti del Politecnico medesimo, giusta il decreto 16 maggio 1940, n. 398, del direttore ed alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge: dott. Giuseppe Matzeu di Giusto, nato a Pabillonis (Cagliari) e domiciliato a Milano e signorina Fernanda Cavallazzi fu Antonio, nata a Milano ed ivi domiciliata, sono personalmente comparsi i signori: dott. ing. Piero Ferrerio fu Luigi, nato a Sulbiato Superiore (Milano) e domiciliato a Milano, nella sua qualita' di presidente della Societa' Edison - Societa' per azioni - con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Societa' stessa con deliberazione in data 5 luglio 1954 (allegato n. 1) ed il prof. dott. ing. Gino Cassinis fu Umberto, nato e domiciliato a Milano, nella sua qualita' di direttore del Poli tecnico di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 2 febbraio 1954 del Consiglio di amministrazione del Politecnico (allegato n. 2). Premesso: a) che il ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alla data della presente convenzione e' stabilito in 20 posti a completo carico del bilancio dello Stato; rilevato che tale numero e' insufficiente per lo svolgimento della complessa attivita' didattica e scientifica della Facolta' medesima, in relazione al grande progresso della tecnica e alla conseguente necessita' di dare adeguata importanza e sviluppo a diversi insegnamenti; b) che la Societa' Edison ha deliberato di finanziare presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano tre posti di professore di ruolo, che, durante il periodo di validita' dell'obbligazione assunta dalla Societa' medesima, potranno essere assegnati dalla Facolta', previo accordo con la Societa' Edison, a qualsiasi cattedra sia ritenuto necessario nell'interesse degli studi; c) che la Facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico, nei limiti della rispettiva competenza, hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento la deliberazione della Societa' predetta circa l'istituzione di tre posti di professore di ruolo: Tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, convengono e stipulano, nella veste di cui sopra, quanto segue: Art. 1. Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, saranno istituiti, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di ingegneria, tre posti di professore di ruolo, da assegnarsi ciascuno ad una cattedra che sara' determinata dal Consiglio della Facolta' di ingegneria, previo accordo con la Societa' Edison. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto potra' essere assegnato a cattedre diverse.

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 2

Art. 2. La Societa' Edison assume obbligazione di corrispondere annualmente al Politecnico di Milano la somma necessaria per il finanziamento di tre cattedre della Facolta' di ingegneria che saranno determinate dal Consiglio della medesima a norma dell'art. 1. L'obbligazione per ogni cattedra e' annualmente di lire due milioni che saranno versate a decorrere dalla nomina del rispettivo titolare. Nella somma di lire due milioni e' compresa la quota di L. 200.000 (duecentomila) destinata a costituire il fondo per corrispondere al titolare il trattamento di disponibilita' e di quiescenza nel caso in cui non venga rinnovata la convenzione o vengano meno, per qualsiasi motivo, i mezzi finanziari.

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 3

Art. 3. Il Politecnico di Milano, in esecuzione dell'impegno assunto dalla Societa' Edison ai sensi dell'art. 2, si obbliga: a) a versare annualmente allo Stato, per ogni cattedra, l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento determinato dalla Facolta', compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) con esonero da ogni altro onere e responsabilita', a versare allo Stato la somma complessiva ricevuta dalla Societa' Edison ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nell'eventualita' che debba corrispondersi al titolare il trattamento di disponibilita' e di quiescenza; c) ad aggiungere alla dotazione di ogni cattedra la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposte dallo Stato, la somma di lira due milioni risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato le somme dovute ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), di questa convenzione per il professore di ruolo in servizio, la Societa' Edison versera' annualmente al Politecnico medesimo la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 5

Art. 5. Per ogni cattedra la convenzione presente avra' vigore per dieci anni con decorrenza dalla nomina del titolare. Ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo. Qualora, in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo, venga a decadere la presente convenzione, i posti di professore di ruolo istituiti con la medesima dovranno senz'altro intendersi soppressi con la conseguente corresponsione ai titolari del trattamento di disponibilita' e di quiescenza.

Convenzione istituzione di tre posti di professore Facolta' di ingegneria Milano- art. 6

Art. 6. Dalla data di approvazione della presente convenzione saranno abrogate le tre convenzioni stipulate fra il Politecnico di Milano e la Societa' Edison, la prima in data 5 maggio 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di geofisica mineraria, la seconda in data 25 giugno 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di architettura e composizione architettonica e la terza in data 14 luglio 1949 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di tecnica ed economica dei trasporti. In via transitoria, dalla data di approvazione della presente convenzione, uno dei tre posti di nuova istituzioni sara' assegnato alla cattedra di tecnica ed economica dei trasporti per conservare il posto di ruolo al professore nominato titolare della cattedra medesima in base alla convenzione 14 luglio 1949 precitata Le copie delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione degli Enti contraenti, di cui agli allegati 1 e 2, sono parte integrate di questa convenzione che, essendo fatta nell'interresse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 55 dei testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, preventi i testi ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono coi testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. L'atto consta di due fogli scritti su sette intere pagine e undici righe dell'ottava pagina da persona di mia fiducia. Ing. PIERO FERRERO Prof. GINO CASSINIS GIUSEPPE MATZEU, teste FERNANDA CAVALLAZZI, teste Il funzionario rogante: ANTONIO MONTIGLIO Segue il timbro del Politecnico di Milano. Registrato a Milano, atti pubblici il 21 luglio 1954, n. 2386, mod. 1, vol. 1055. Esatte lire gratis. Il procuratore superiore reggente: Dott. CELESTINO DE LISIO

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