DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1955, n. 98
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue.((1)) Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967.
EINAUDI SCELBA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 21 marzo 1955 Atti del
Governo, registro n. 89, foglio n. 126. - CARLOMAGNO
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