LEGGE 10 marzo 1955, n. 100

Type Legge
Publication 1955-03-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi. Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.