LEGGE 10 marzo 1955, n. 100
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi. Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.