DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 106
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 32233, emesso nella adunanza del 19 novembre 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, limitatamente alla zona denominata Largo Petrolo.
EINAUDI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 133. - CARLOMAGNO
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