LEGGE 19 marzo 1955, n. 111
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo). Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
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