DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 117

Type DPR
Publication 1955-02-04
Ultimo aggiornamento 1955-03-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, numero 1009 e 26 ottobre 1954, n. 1203; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' aggiunto quello di "terapia vegetale". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 12) Idrobiologia e pescicoltura; 13) Fisica terrestre e climatologia. L'art. 56 e' sostituito dal seguente: "L'esame di mineralogia non puo' essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica; gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica fisica non puo' essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; si consiglia di sostenere l'esame di istologia ed embriologia prima di quello di anatomia comparata; l'esame di antropologia, non puo' essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimica biologica non puo' essere sostenuto senza aver prima superato quello di chimica organica". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di: 9) Idrobiologia e pescicoltura. Art. 60. - Le parole "L'esame di fisiologia generale non puo' essere sostenuto", sono sostituite dalle seguenti "Gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti".

EINAUDI ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 160. - CARLOMAGNO

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