DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 125

Type DPR
Publication 1955-02-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931; n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica, 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, n. 1222; 12 maggio 1953, n. 549 e 26 aprile 1954, n. 740; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di: 7) Storia contemporanea. Art. 27. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: Alla Facolta' e' annesso un Istituto di politica, economica e legislativa. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 24) Epigrafia latina; 25) Lingua e letteratura spagnola; 26) Storia contemporanea. Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 9) Idrologia medica. Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di: 11) Meccanica superiore. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 19) Chimica biologica; 20) Fisiologia vegetale. Il penultimo comma e' sostituito dal seguente: E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno ad altri due laboratori diversi da quello scelto per la dissertazione stessa dei quali uno biologico e l'altro abiologico. Sono pure obbligatori un anno di esercitazioni chimiche e un semestre di esercitazioni fisiche oltre le esercitazioni che fanno parte integrante dei corsi. Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 16) Microbiologia; 17) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura). Dopo il quinto comma e' inserito il seguente: E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno ad altri due laboratori diversi da quello scelto per la dissertazione stessa. Art. 47. - Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti: Lo studente non puo' sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale (biennale); l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia e geografia fisica; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia. E' obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per un biennio nell'Istituto di geologia o in quello di mineralogia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea; e la frequenza (internato) per un anno nell'altro dei due suindicati Istituti per la preparazione di una sottotesi sperimentale. Art. 51. - Dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: Laurea in scienze geologiche: 1) Discussione della dissertazione sperimentale scritta in geologia o in mineralogia, assegnata durante l'internato, da svolgersi nel secondo biennio di studi. 2) Discussione di una sottotesi sperimentale svolta su uno degli argomenti di cui al numero precedente diverso da quello svolto come dissertazione di laurea.

EINAUDI ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 194. - CARLOMAGNO

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